LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 228 del 15.04.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 19) RICORSO DEL CALCIATORE Nicholas CECILLI/U.S.CALCIO COLOGNESE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 228 del 15.04.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
19) RICORSO DEL CALCIATORE Nicholas CECILLI/U.S.CALCIO COLOGNESE
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/11/2012 il sig.Nicholas CECILLI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.CALCIO COLOGNESE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.
Precisando di aver percepito rate per €.1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della
rimanente somma di €.4.000,00.
La Società non depositava alcuna memoria ne inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.CALCIO COLOGNESE al pagamento in favore del sig.Nicholas CECILLI della somma di €.4.000,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente
datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione
giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.