LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 228 del 15.04.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 22) RICORSO DEL CALCIATOREAlberto CARRARO/A.C.MM SAREGO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 228 del 15.04.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 22) RICORSO DEL CALCIATOREAlberto CARRARO/A.C.MM SAREGO Con Racc.A.R. in data 4/12/2012 il sig.Alberto CARRARO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.MM SAREGO A.S.D. un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.3.842,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanent4 somma di €.3.658,00. Si rileva preliminarmente che al ricorso non a stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società (cosi come previsto dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.) P.Q.M La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Alberto CARRARO, nei confronti della Società A.C.MM SAREGO A.S.D. per violazione dell'art.25/bis del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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