LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 228 del 15.04.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Tiziano LUCIANI/A.S.D.CIVITAVECCHIA CALCIO 1920
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 228 del 15.04.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
3) RICORSO DEL CALCIATORE Tiziano LUCIANI/A.S.D.CIVITAVECCHIA CALCIO 1920
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/02/2013 il sig.Tiziano LUCIANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione
Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.3.700,00, richiedeva la condanna della Società at pagamento della rimanente somma di €.3.800,00.
Si rileva preliminarmente, dopo accertamenti effettuati dalla Scrivente Commissione, che 1'Accordo Economico non risulta mai essere stato depositato presso il Dipartimento Interregionale Ufficio Tesseramento, in violazione all'art.94 ter delle N.O.I.F.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Tiziano LUCIANI nei confronti della Società A.S.D.CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 per violazione dell'art.94 ter delle N.O.I.F.
Trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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