F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 21 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 16 Aprile 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AI PROPRI TESSERATI SAVINO DALENO E ANTONIO CICCARONE IN RELAZIONE ALLA GARA VIRIBUS UNITIS/IRSINESE CALCIO DEL 25.4.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2949/1058PF11-12AM/SP/SEG. DEL 19.11.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 62/CDN del 30.1.2013) 4. RICORSO CALC. SAVINO DALENO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 7, COMMA 1 E 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRIBUS UNITIS/IRSINESE CALCIO DEL 25.4.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2949/1058PF11-12AM/SP/SEG. DEL 19.11.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 62/CDN del 30.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 21 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 16 Aprile 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AI PROPRI TESSERATI SAVINO DALENO E ANTONIO CICCARONE IN RELAZIONE ALLA GARA VIRIBUS UNITIS/IRSINESE CALCIO DEL 25.4.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2949/1058PF11-12AM/SP/SEG. DEL 19.11.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 62/CDN del 30.1.2013) 4. RICORSO CALC. SAVINO DALENO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 7, COMMA 1 E 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRIBUS UNITIS/IRSINESE CALCIO DEL 25.4.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2949/1058PF11-12AM/SP/SEG. DEL 19.11.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 62/CDN del 30.1.2013) Con separati ricorsi il sig. Savino Daleno e l’A.S.D. Matera Calcio, come rappresentati e difesi, propongono appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 62/CDN del 30 gennaio 2013, che ha inflitto, al primo, la sanzione della squalifica per anni 3, per la violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 7, commi 1 e 2, C.G.S., relativamente alla gara Viribus Unitis/Irsinese Calcio, disputatasi il 25 aprile 2012, ed alla seconda, la sanzione della penalizzazione di punti due in classifica e dell’ammenda di euro cinquemila, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, C.G.S., per le predette violazioni ascritte allo stesso proprio calciatore Savino Davino. I fatti rappresentati nel deferimento della Procura Federale risalgono alla denuncia presentata allo stesso predetto organo inquirente federale, in data 24.5.2012 (ossia il giorno precedente la disputa della gara Viribus Unitis / Irsinese), valevole per il Campionato Interregionale di Serie D, dal Presidente della Società Viribus Unitis, che rappresentava di essere venuto a conoscenza di una serie di telefonate, effettuate da Ciccarone Antonio, direttore di fatto della USD Irsinese e da Daleno Savino, capitano della relativa squadra, all’indirizzo di propri tesserati e, segnatamente, di Robustelli Mariano, portiere, e Simonetti Gennaro, dai quali era stato prontamente informato del contenuto dei colloqui telefonici, a suo dire finalizzati all’alterazione del risultato in favore dell’Irsinese. «A questo punto», si legge nella denuncia, «venuti a conoscenza dei nostri calciatori di quanto sopra esposto, non avendo prove in merito, si è pensato di soprassedere a qualsiasi denuncia a codesta spett.le procura con l’intendimento che qualora queste telefonate si fossero ripetute, avremmo denunciato il tutto e tentato di registrare le conversazioni telefoniche». Occasione, questa, che si è presentata quando il calciatore Daleno «ha ritelefonato al nostro calciatore Simonetti Gennaro chiedendo le stesse cose e la registrazione della conversazione è in nostro possesso e a vostra disposizione quando e se lo riterrete opportuno». La gara in questione (Viribus Unitis – Irsinese Calcio, del 25.4.2012, valevole per il campionato interregionale di Serie D – girone H) si svolgeva regolarmente e terminava con il risultato di parità 0 – 0). In tal ottica, alla stessa assisteva un rappresentante della Procura federale che ne verificava il regolare svolgimento e non segnalava alcuna anomalia, procedendo anche, al termine della stessa, a raccogliere le dichiarazioni spontanee dell’allenatore Cioffi Renato. Successivamente, venivano sentiti i calciatori della Viribus Unitis, Robustelli Mariano, Guarini Vittorio, Sergi Michele, Marciano Giovanni e Simonetti Gennaro, nonché il capitano della Irsinese Daleno Savino. La Procura Federale sentiva, altresì, Ciccarone Antonio che, a dire dello stesso predetto organo inquirente, «pur tesserato per la Ebolitana, nella parte finale del campionato ricopriva in via di fatto le funzioni di Direttore Sportivo della Irsinese Calcio, come risultante anche da un articolo del 6.5.2012 pubblicato sul sito web Cuorebiancoazzurro in atti». La Procura Federale riteneva che l’attività d’indagine aveva consentito di acquisire «una serie di elementi probatori atti ad evidenziare un’attività finalizzata ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Viribus Unitis/Irsinese Calcio del 25.4.2012, […] che ha visto parte attiva di tale illecito tentativo in primis il calciatore Daleno Savino in concorso con il sig. Ciccarone Antonio, entrambi interessati a favorire in modo illecito la vittoria della U.S.D. Irsinese Calcio». Evidenziava, poi, che «il tentativo dei signori Daleno Savino e Ciccarone Antonio di coinvolgere tesserati dalla A.S.D. Viribus Unitis S.r.l. nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato della suddetta gara, non ha raggiunto lo scopo prefisso atteso che i soggetti contattati non solo si sono sottratti a tali comportamenti illeciti ma hanno prontamente informato la propria Società delle offerte provenienti dalla USD Irsinese Calcio, sino a registrare la telefonata che il calciatore Daleno Savino ha fatto il giorno 22.4.2012 al calciatore Simonetti Gennaro». Pertanto, con nota n. 2949/1058pf11-12/AM/SP/Seg. del 19.11.2012 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale, Daleno Savino, all’epoca dei fatti tesserato per la Società U.S.D. Irsinese Calcio; Ciccarone Antonio, all’epoca dei fatti svolgente funzioni di fatto di Direttore Sportivo per la Società Irsinese Calcio e la Società A.S.D. Matera Calcio, «per rispondere, il primo, della violazione degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 1 e 2, C.G.S. per avere posto in essere, in concorso con Ciccarone Antonio, nell’interesse della Società U.S.D. Irsinese Calcio, comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Viribus Unitis/Irsinese Calcio del 25.4.2012, del Campionato Interregionale di Serie D – Girone H, Stagione Sportiva 2011/2012, tentativo che non ha raggiunto lo scopo per il diniego opposto dai tesserati della Viribus Unitis dagli stessi contattati; il secondo, della violazione degli artt. 1, comma 1 e 5, e 7, comma 1 e 2, C.G.S. per avere posto in essere, con il concorso del calciatore Daleno Savino, nell’interesse della Società U.S.D. Irsinese Calcio, ove – di fatto – svolgeva le funzioni di Direttore Sportivo, comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Viribus Unitis/Irsinese Calcio del 25.4.2012, del campionato Interregionale di Serie D – Girone H, Stagione Sportiva 2011/2012, tentativo che non ha raggiunto lo scopo per il diniego opposto dai tesserati della Viribus Unitis dagli stessi contattati; la terza, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. con riferimento ai fatti ascritti ai primi due, atteso che, ai sensi dell’art. 20 N.O.I.F. la U.S.D. Irsinese Calcio, a seguito di fusione con la società APD Atlas Matera, ha dato vita ad una nuova Società denominata, appunto, A.S.D. Matera Calcio, che ha rilevato il titolo sportivo della U.S.D. Irsinese Calcio, ottenendo per la Stagione Sportiva 2012/2013 la iscrizione al campionato interregionale Serie D». Innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale i deferiti contestavano, con apposite memorie difensive acquisite agli atti, gli addebiti loro mossi. In particolare, Daleno e la Società A.S.D. Matera Calcio contestavano la valenza probatoria della trascrizione della registrazione della telefonata intercorsa tra il primo ed il calciatore Simonetti della Viribus Unitis. Ciccarone, invece, contestava l’esistenza di qualunque rapporto di fatto con la Società Irsinese Calcio. Alla riunione del 24.1.2013 il rappresentante della Procura federale si riportava agli atti del deferimento e chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: - squalifica di anni 3 (tre) per Daleno Savino; - inibizione di anni 3 (tre) per Ciccarone Antonio; - punti 3 di penalizzazione in classifica da scontarsi nel corrente campionato ed € 7.000,00 di ammenda per la Società A.S.D. Matera Calcio. Comparivano, altresì, il sig. Daleno Savino personalmente, ed i difensori dei deferiti, che, riportatisi alle memorie in atti, concludevano per il proscioglimento. La Commissione Disciplinare Nazionale riteneva parzialmente fondato il deferimento. Infatti, premesso che l’attività del Ciccarone, seppur svolta in via di fatto, «oltre ad essere rilevante per la Federazione, costituisce attività riconducibile alla Società nel cui interesse viene svolta, (artt. 1, comma 5 e 4, comma 2, C.G.S.)», escludeva, comunque, ogni responsabilità dello stesso in ordine ai fatti ascritti. Riteneva, a tal proposito, che, «per quanto disdicevole e, forse non casuale, nell’imminenza della gara, il contatto telefonico con il calciatore Robustelli, non costituisce prova che il primo abbia cercato di coinvolgere il secondo in un illecito. Il Robustelli, infatti, sentito dalla Procura, ha riferito di essere stato contattato telefonicamente dal Ciccarone; di essersi successivamente incontrato con lo stesso per “un caffè” a Sant’Anastasia; di essere stato messo al corrente di un progetto ambizioso per il campionato successivo; di avere fatto il nome del compagno di squadra Guarini alla richiesta di indicazione di altri compagni potenzialmente interessati; di averne immediatamente parlato con il ridetto Guarini che riferiva il tutto all’allenatore Cioffi. Ha però escluso il riferimento ad una ipotetica alterazione dello svolgimento e del risultato della imminente gara». Pur reputando «alquanto strano che nella medesima settimana anche il Daleno, capitano della squadra Irsinese, abbia a sua volta contattato i tesserati Sergi e Simonetti per parlare di progetti futuri», la C.D.N. ritiene che siffatta «stranezza, però, non consente di acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito da parte del Ciccarone che, pertanto, deve essere prosciolto». Afferma, invece, la C.D.N. la responsabilità del calciatore Daleno Savino. «Questi chiama più volte ben due calciatori della Viribus Unitis, cui propone, inutilmente, anche di incontrarsi: Sergi Michele Roberto e Simonetti Gennaro. Per quanto il vero motivo delle telefonate sia stato dissimulato, il contenuto delle conversazioni è tale da destare preoccupazione nei due calciatori, tanto che gli stessi sentono la necessità di parlarne con l’allenatore e con tutti i compagni». Osserva, ancora, la C.D.N. nel provvedimento in questa sede impugnato: «Si giunge, così, alla telefonata del 22.4.2012, opportunamente registrata. Il relativo file audio-video, acquisito agli atti e fornito anche ai deferiti, costituisce valida prova del tentativo di condizionare l’esito della gara in questione, avendo i deferiti contestato unicamente il testo della trascrizione del colloquio. Nel corso di detta telefonata, la cui registrazione è stata integralmente ascoltata dalla Commissione, il Daleno cerca di indurre il Simonetti ad un incontro per spiegargli la situazione della Irsinese ed al rifiuto di questi “no Savino, lo sai fraté io di queste cose non sono convinto” risponde “no era una cosa buona solo tra me e te, non sapeva niente nessuno”. Alla preoccupazione del Simonetti di un’alterazione dei rapporti tra i due conseguente al rifiuto di incontrarlo e di parlarne anche la domenica della gara, il Daleno replica: “ fai le cose tue non ti preoccupare, fai finta che non è successo niente, però che rimane fra me e te, che se poi vai nello spogliatoio succede un casino. Capito? Sia da parte tua che da parte mia, questa era una cosa mia che nel caso dicevo dammi 2 euro, 3 euro, 5 euro, me li dai a me e me la gestisco io, però non è che dicevo a quello o quello o quello”, e conclude “se cambi idea fammi uno squillo”». Ritiene, allora, la C.D.N. che dal tenore letterale delle espressioni usate nel colloquio telefonico sia chiaro ed evidente il «compimento degli atti richiamati dall’art. 1, comma 7, C.G.S., falliti per il netto diniego opposto non solo dal Simonetti, ma anche dal Sergi che, a sua volta invitato dal Daleno ad un incontro a Mugnano, lo rifiuta ed invita i compagni a registrare ulteriori ed eventuali telefonate. Della violazione ascritta al Daleno risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. anche la Società A.S.D. Matera Calcio». Sotto il profilo sanzionatorio la C.D.N. ha ritenuto adeguate le seguenti sanzioni: - squalifica di anni 3 (tre) per Daleno Savino; - punti 2 di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e ammenda di € 5.000,00 per la Società A.S.D. Matera Calcio. Avverso la suddetta decisione, con separati ricorsi propongono, come rispettivamente rappresentati e difesi, reclamo sia Daleno Savino sia l’A.S.D. Matera Calcio. Nel proprio reclamo il Sig. Daleno Savino evidenzia come «dall’esame delle risultanze investigative e dall’analisi dell’effettivo succedersi degli eventi» sia possibile escludere «qualunque inadempienza normativa in capo al suindicato deferito, men che meno in ordine alla gravissima ed estrema ipotesi di cui all’art. 7 comma 1 C.G.S.». A tal proposito, si legge in reclamo, «è fuor di dubbio come, dai vari atti di indagine, non emerga alcun riscontro probatoriamente rilevante a carico del reclamante, il quale si ritrova ad essere destinatario di un addebito così deprecabile ed infamante senza neppure l’ombra di elementi, anche solo di tipo indiziario, in grado di giustificare un simile teorema». Nei contatti tra il reclamante ed i calciatori dell’A.S.D. Viribus Unitis S.r.l., Michele Roberto Sergio e Gennaro Simonetti, intercorsi in prossimità della gara di cui trattasi, non è rinvenibile alcuna finalità corruttiva». Il reclamante giudica, poi, inattendibile l’esposto presentato dal Presidente dell’A.S.D. Viribus Unitis S.r.l., nel quale sarebbero riportate «circostanze non solo inesatte ma addirittura inesistenti, come, del resto, inequivocabilmente riconosciuto dallo stesso estensore della Relazione conclusiva delle indagini: “…la somma di circa € 30.000,00 che era stata evidenziata nella denuncia della Viribus Unitis non trova poi alcun riscontro nelle dichiarazioni di tutte le persone interrogate ...”». Né, a dire del reclamante, possono porsi a fondamento della prospettazione accusatoria le affermazioni di Renato Cioffi, Giovanni Marciano e Vittorio Guarini, atteso che gli stessi si limiterebbero a «riferire notizie di seconda e/o terza mano», «oltre ad esprimere pareri e congetture personali ed indimostrate». Evidenziato, poi, che nelle dichiarazioni rese dal Sergi questi «riferisce del tono “scherzoso” utilizzato dal Daleno nei suoi confronti (tono che, ovviamente, mal si concilierebbe con un eventuale approccio illecito) e del reciproco scambio di notizie circa lo stato di forma delle proprie squadre e delle relative ambizioni di classifica», quanto al colloquio telefonico intercorso con il Simonetti il 22 aprile 2012, il reclamante eccepisce, anzitutto, l’inutilizzabilità della registrazione della telefonata, essendo priva della necessaria garanzia di autenticità ed affidabilità «in ordine sia alla sua reale provenienza e datazione sia al suo effettivo contenuto». Ritiene, a tal proposito, il reclamante come sia «di palmare evidenza, infatti, come la registrazione medesima costituisca una mera allegazione di parte e come – stando a quanto ammesso dagli stessi soggetti che l’hanno consegnata alla Procura Federale – sia stata acquisita in dispregio delle più elementari norme di legalità e di riservatezza, senza alcuna certezza circa la sua corretta riproduzione su supporto magnetico e la genuinità delle espressioni ivi inserite». Ad ogni buon conto, secondo il ricorrente, «al di là ed a prescindere dalle ineccepibili riserve dianzi addotte, non vi è chi non veda come il tenore del dialogo de quo» non consente di ritenere fondata la prospettazione attorea, in quanto le asserzioni del Daleno «si prestano senz’altro a spiegazioni alternative assai più convincenti rispetto a quelle ex adverso paventate». In particolare, si evidenzia in reclamo «come le raccomandazioni del Daleno al Simonetti affinché quest’ultimo mantenesse una certa riservatezza in ordine alle intercorse confidenze, così come il riferimento alla gestione di un determinato budget per l’allestimento della squadra, fossero (e siano) da riconnettersi con il confessato progetto del reclamante di una futura sua attività di Direttore Sportivo e non già con fantasiose (e mai avanzate) proposte di alterazione della gara in questione». Da ultimo, il reclamante si impegna in alcune «brevi riflessioni di tipo comparativo» e, in particolare, raffronta il trattamento dallo stesso ricevuto con quello di cui al procedimento tenutosi nei confronti dell’allenatore Antonio Conte, concludendo di non comprendere «quali siano quegli elementi, materiali e giuridici, che, differentemente dal Conte, siano in grado di dimostrare “con certezza l’apporto da parte del predetto di un contributo causale idoneo e finalizzato all’alterazione della gara”». Invocando, quindi, l’integrale proscioglimento, parte reclamante, «solo in via di estremo subordine e per mero tuziorismo difensivo», chiede addivenirsi alla «derubricazione del capo di incolpazione a carico del ricorrente da art. 7 comma 1 ad art. 1 comma 1 C.G.S., con applicazione, nei suoi confronti, di una sanzione minima tra quelle previste dall’art. 19 comma 1 C.G.S. ed, in ogni caso, in misura notevolmente inferiore ai tre anni di squalifica statuiti dall’Organo di primo grado». Come detto, con separato reclamo, ma deduzioni sostanzialmente sovrapponibili, propone altresì appello l’A.S.D. Matera Calcio avverso le sanzioni della penalizzazione di due punti in classifica e dell’ammenda di euro 5.000 alla stessa inflitte dalla C.D.N.. La società reclamante conclude per l’accoglimento dell’appello e, segnatamente: «a) in via principale, prosciogliere la Società ricorrente da ogni addebito, con integrale annullamento delle sanzioni comminategli dalla Commissione Disciplinare Nazionale; b) in subordine, derubricare la contestata incolpazione da illecito sportivo (art. 7 comma 1 C.G.S.) a violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità (art. 1 comma 1 C.G.S.), con conseguente applicazione, a carico del predetto Sodalizio, della sanzione minima prevista dall’art. 18 C.G.S., da contenersi, comunque, entro i limiti di una lieve ammenda; c) in via ulteriormente gradata, ridurre la penalizzazione in classifica del club lucano da due ad un punto». Alla seduta innanzi a questa C.G.F. sono comparsi i difensori dei deferiti ed il rappresentante della Procura federale. Le difese dei ricorrenti hanno illustrato e richiamato le rispettive deduzioni e conclusioni scritte. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto il rigetto dei reclami e la conferma della decisione della C.D.N.. Preliminarmente, considerato che i giudizi sono connessi e che, pertanto, meritano di essere riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia, questa Corte ne dispone la riunione. I reclami non possono trovare accoglimento. Ritiene la C.G.F. che sussistano sufficienti elementi probatori per affermare la disciplinare responsabilità del sig. Savino Daleno per i fatti di cui al relativo capo di incolpazione e, per l’effetto, quella oggettiva della A.S.D. Matera Calcio. In particolare, risulta provato che, nell’interesse della Società U.S.D. Irsinese Calcio, Savino Daleno abbia posto in essere comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Viribus Unitis/Irsinese Calcio del 25.4.2012, del Campionato Interregionale di Serie D – Girone H, Stagione Sportiva 2011/2012, tentativo di illecito che non ha raggiunto lo scopo soltanto per il diniego opposto dai tesserati della Viribus Unitis dallo stesso contattati. Secondo l’art. 7, comma 1, C.G.S. costituisce illecito sportivo «il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica». Com’è noto, l’ipotesi delineata dall’art. 7 C.G.S. configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. In altri termini, si tratta di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione cd. anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr. in tal senso, ex multis, C.G.F., 19 agosto 2011, Com. Uff. n. 032/CGF del 2 settembre 2011). Orbene, premesso che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, Com. Uff. n. 47/CGF del 19 settembre 2011), ritiene questa Corte che gli elementi di valutazione acquisiti agli atti del presente procedimento consentano di ritenere provato che la condotta posta in essere dal tesserato oggi reclamante fosse effettivamente finalizzata, in modo idoneo, all’alterazione del risultato delle gara più volte ricordata, con l’obiettivo di vantaggi di classifica in favore dell’odierna A.S.D. Matera Calcio. Militano in tale direzione diversi e convergenti elementi probatori. Di telefonate ricevute da Daleno Savino «nella settimana antecedente la partita con l’Irsinese» parla, anzitutto, Michele Roberto Sergi, calciatore della Viribus Unitis. Riferisce, il predetto calciatore, che il Daleno si informava sulle sue condizioni fisiche e del fatto se lo stesso avesse o meno preso parte alla gara. Chiedeva, inoltre, se il tentativo di salvezza della Viribus Unitis fosse o meno concreto. È vero, come segnalato dai reclamanti, che lo stesso dichiarante ha evidenziato il tono scherzoso con cui il Daleno si riferiva allo stesso, ma questo – al contrario di quanto sostenuto in reclamo «(tono che, ovviamente, mal si concilierebbe con un eventuale approccio illecito)» – non è certo incompatibile (anzi) con una condotta posta in essere nella prospettiva di cui all’art. 7, comma 1, C.G.S.. Peraltro, l’assunto dei reclamanti trascura di considerare tre circostanze, forse in se e per sé poco rilevanti, ma che acquistano di certo nuova evidenza e pregnanza probatoria se “lette” nel loro insieme e collocate nel contesto in cui si svolgono i fatti oggetto del presente procedimento. Primo. Lo stesso Sergi sottolinea di aver trovato “strano” di non essere più stato contattato dopo aver messo i propri compagni al corrente delle telefonate. Secondo. Nel corso delle telefonate, riferisce Sergi, «mi veniva sempre chiesto in tono scherzoso se avessi finito di pagare le porte di casa perché in caso contrario avrebbe provveduto lui». Terzo. Precisa, ancora, Sergi: «nella chiamata del lunedì il Daleno mi chiese un incontro a Mugnano ma gli risposi che non sarei andato». Analogo incontro il Daleno aveva chiesto anche al Simonetti, che, come Sergi, declinò. Ulteriori elementi probatori a conforto del fondamento della tesi accusatoria possono ricavarsi dalla telefonata intercorsa in data 22.4.2012 tra Daleno e Simonetti. Deve, al riguardo, premettersi che destituite di fondamento appaiono le conclusioni dei reclamanti in ordine alla pretesa inutilizzabilità della registrazione telefonica di cui trattasi. Nella stessa deve, infatti, rinvenirsi un elemento probatorio che va criticamente valutato unitamente e nel contesto dell’insieme istruttorio acquisito agli atti. In breve, sul piano della valenza probatoria ciò che rileva è l’esame critico delle conversazioni registrate, il cui contenuto, ritualmente ed integralmente ritrascritto nello stesso atto di deferimento non appare neppure oggetto di specifica contestazione, così come la datazione della relativa telefonata. Insomma, il problema posto in termini di inutilizzabilità del file-audio acquisito agli atti appare errato nella sua stessa impostazione: non di ammissibilità o meno si deve disquisire nel presente procedimento, bensì dell’effettiva portata e rilevanza probatoria del contenuto del colloquio telefonico, debitamente, come detto, ritrascritto nell’atto di deferimento e, dunque, integralmente messo a disposizione del deferito, così, come del resto, è avvenuto per lo stesso fileaudio. L’interessato aveva, dunque, la possibilità (i.e. l’onere) di contestarlo, specificamente, laddove, viceversa, non solo non ne ha disconosciuto paternità, tenore e contenuto (se non per la parentesi in cui nella trascrizione è riportato l’inciso “al presidente”), ma anzi, implicitamente, quantomeno, ha riconosciuto l’effettività e la verità della conversazione stessa come trascritta, seppur fornendone una differente spiegazione e illustrandone un diverso significato. Del resto, occorre anche ricordare come la giurisprudenza sportiva abbia più volte evidenziato la specialità del procedimento per illecito sportivo nell’ambito del più ampio genus disciplinare (tra le tante, tralasciando le decisioni di questa C.G.F., cfr. C.D.N., Com. Uff. n. 13/CDN del 9 agosto 2011; CAF, Com. Uff. n. 1/C del 14 luglio 2006, n. 5/C e 6/C del 17 agosto 2006; CAF, Com. Uff. n. 2/CF del 4 agosto 2006, 6/C e 7/C del 1 settembre 2006; C.D.N., Com. Uff. n. 10 del 27 luglio 2005). Nella medesima direzione anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che le decisioni degli organi di giustizia sportiva «sono l’epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiati dalle garanzie del processo. In particolare, alla “giustizia sportiva” si applicano, oltre che le regole sue proprie, previste dalla normativa federale, per analogia, quelle dell’istruttoria procedimentale, ove vengono acquisiti fatti semplici e complessi, che possono anche investire la sfera giuridica di soggetti terzi» (così TAR Lazio, Sez. III ter, 8 giugno 2007, n. 5280, in RDES, 2007, vol. III, f. 2, p. 92. V. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 10 dicembre 2009, n. 7703, in Foro amm. – CDS, 2009, 12, p. 2946). In definitiva, dunque, il contenuto della conversazione telefonica trascritta in atti costituisce un mero elemento probatorio da valutare, come detto, nel contesto del complessivo quadro probatorio di riferimento. Orbene, ciò premesso, occorre osservare che nella telefonata di cui trattasi il Daleno cerca di indurre il Simonetti ad un incontro per spiegargli la situazione della Irsinese ed al rifiuto di questi («no Savino, lo sai fraté io di queste cose non sono convinto») risponde: «no era una cosa buona solo tra me e te, non sapeva niente nessuno». Se non c’è nulla di male e da nascondere, perché il Daleno chiede al Simonetti di tenere la cosa per sé («fai finta che non è successo niente, però che rimane fra me e te, Capito?») e di non dire nulla «che se poi vai nello spogliatoio succede un casino»? Di cosa il Simonetti deve far finta che non sia successo niente, se non del tentativo, posto in essere dal Daleno, di alterare il risultato della gara della successiva domenica. Prosegue il Daleno: «… questa era una cosa mia che nel caso dicevo dammi 2 euro, 3 euro, 5 euro, me li dai a me e me la gestisco io, però non è che dicevo a quello o quello o quello». Affermazioni, queste, peraltro riferite anche dal Simonetti nel corso della sua audizione in Procura: «mi diceva, anche, che la cosa doveva rimanere tra di noi e che se avevo bisogno di 1, 2 o 3 euro dovevo solo farglielo sapere». Emblematica ed inequivoca, infine, la conclusione della telefonata. Daleno così si congeda dal Simonetti: «se cambi idea fammi uno squillo». Ma in relazione a cosa avrebbe dovuto “cambiare idea” il Simonetti se, come sostenuto in reclamo dal Daleno, la telefonate (anzi, le telefonate) dello stesso al Simonetti e al Sergi erano volte semplicemente a prospettare loro la possibilità di averli con sé nella squadra per la quale nella successiva stagione sportiva avrebbe probabilmente (a suo dire) rivestito il ruolo di direttore sportivo? Occorre, del resto, considerare che se la ragione delle telefonate del Daleno fosse stata semplicemente quella di preannunciare un possibile ingaggio (non si sa nemmeno in quale squadra) per la stagione successiva, non si comprenderebbe perché mai il Simonetti avrebbe dovuto registrare la telefonata. Del pari, se le telefonate del Daleno fossero state effettuate soltanto per sentire dei “vecchi” amici e fossero rimaste sempre e solo a livello di scherzo o, ancora, avessero avuto come scopo quello di parlare del futuro dei calciatori medesimi, non si comprenderebbe perché i calciatori sopra indicati ne abbiano sentito la necessità di riferirne all’allenatore ed alla società, prima ed ai compagni di squadra, poi. Questo, volendo tralasciare la circostanza che il Daleno abbia sentito la necessità di effettuare tali telefonate (e di prospettare, a suo dire, futuri convenienti ingaggi) proprio la settimana che precedeva la partita con la compagine nella quale militavano i predetti calciatori Sergi e Simonetti. L’iniziativa posta in essere dal Daleno, inoltre, meglio riesce ad inquadrarsi alla luce delle telefonate che, sempre nei giorni precedenti la gara in questione, sono state effettuate dal Ciccarelli al Robustelli, anch’egli, come Sergi e Simonetti, calciatore della Viribus Unitis, seppure, in ordine alle stesse, la C.D.N. ha ritenuto non provato l’illecito. Anche l’allenatore della Viribus Unitis, Renato Cioffi, fornisce elementi utili che, seppur non direttamente dallo stesso acquisiti, contribuiscono a descrivere meglio lo scenario nel quale si svolgono gli avvenimenti sottoposti all’esame della Corte. «Nella settimana precedente la gara», riferisce il Cioffi, «alcuni miei calciatori in particolare Sergi Michele, Robustelli Mariano e Simonetti Gennaro, avevano ricevuto delle telefonate dal sig. Ciccarone e dal sig. Daleno Savino. Preciso che il sig. Ciccarone telefonò al Robustelli per cercare di coinvolgere altri compagni (Guarini, Marciano) per agevolare la vittoria dell’Irsinese in cambio di futuri contratti con squadre importanti. Considerai la cosa come un tentativo di comprare la partita. Il Sergi e il Simonetti furono invece contattati dal Daleno Savino, capitano dell’Irsinese, che promise a sua volta vantaggi per l’anno successivo anche se alla fine della telefonata con il Simonetti, registrata, fa capire che ci potrebbero essere delle somme di denaro a disposizione per aggiustare la partita». Nello stesso senso, il calciatore Guarini Vittorio: «Nella settimana precedente la partita oggetto dell’indagine, il Robustelli mi avvicinava per raccontarmi di un contatto avuto telefonicamente da persone non specificate vicine all’Irsinese, che proposero eventuali ingaggi futuri in cambio di una mano ad indirizzare la partita a favore dell’Irsinese». Inequivoca, poi, seppur appena accennata, la promessa del Daleno ai calciatori Sergi e Simonetti di denaro e altre utilità in cambio di “una mano” nella partita in questione. In definitiva, non sembra dubbio che gli elementi probatori complessivamente considerati e riferiti allo specifico contesto nell’ambito del quale si svolge la vicenda che ci occupa, conducono ad affermare che la condotta imputata al Savino Daleno si riveli concretamente idonea e causalmente funzionale al tentativo di alterazione del risultato della gara in questione, così integrando gli estremi previsti dall’art. 7, comma 1, C.G.S.. Congrua e correttamente determinata la sanzione posta dalla C.D.N. a carico del Savino Daleno, peraltro contenuta nel suo minimo edittale. Proporzionata alla gravità dei fatti e del tentativo di alterazione di cui trattasi anche la sanzione posta a carico della società reclamante, che della condotta del Savino Daleno è stata correttamente chiamata a rispondere ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S.. Sotto tale profilo, peraltro, non può trovare accoglimento l’istanza subordinata, avanzata dalla società reclamante, di riduzione della penalizzazione irrogata dalla C.D.N.. Inconferente, a tal proposito, il richiamo alla decisione adottata da questa C.G.F. con riferimento al ricorso proposto dalla società Calcio Portogruaro Summaga S.r.l., con la quale è stato diminuito «da due ad un punto l’handicap in classifica del club medesimo» (cfr. reclamo Matera). Come da questa stessa Corte già evidenziato proprio nella decisione invocata dalla reclamante, il predetto assunto presuppone «una assoluta identità di situazioni che è evento ovviamente di pressoché impossibile verificazione, laddove il criterio per cui la sanzione deve essere aderente in concreto alle di volta in volta diverse evenienze si muove proprio nella direzione opposta a quella della uniformità preconfezionata» (C.G.F., Com. Uff. n. 213/CGF del 20.3.2013). A tale criterio questa Corte si è attenuta anche nel presente procedimento. Evidenti, del resto, le diversità tipologiche delle fattispecie dedotte nei due giudizi, invece erroneamente assimilate dalla reclamante. Nel giudizio richiamato da quest’ultima, la società si è trovata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta di un solo giocatore che, peraltro, ha definito il procedimento ai sensi dell’art. 23 C.G.S., essendo, invece, rimasto escluso qualsiasi coinvolgimento nell’illecito dell’altro tesserato deferito. Orbene, la stessa C.D.N., nella impugnata decisione, aveva osservato come «l’applicazione della sanzione su richiesta delle parti … non comporti una ammissione delle responsabilità da parte dell’istante né un accertamento della Commissione Disciplinare in ordine alla fondatezza dei fatti contestati, limitandosi la Commissione ad accertare la correttezza della qualificazione dei fatti prospettati e la congruità della sanzione richiesta». Inoltre, occorre evidenziare come, in quel procedimento, la condotta dell’unico tesserato in ordine al quale la società Portogruaro è stata, come detto, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, non è stata ritenuta in alcun modo materialmente riferibile alla medesima società e non era, comunque, diretta all’alterazione del risultato della gara al fine di favorire e recare vantaggio alla stessa società, essendo invece volta alla effettuazione di una scommessa. Per tali ragioni, dunque, alla predetta società stata inflitta, sempre al medesimo titolo, una diversa e inferiore sanzione, quantificata, appunto, in 1 punto di penalizzazione in classifica. Del tutto differente la fattispecie in rilievo in questa sede. Qui la responsabilità del Savino Daleno è stata pienamente accertata in giudizio e la condotta dallo stesso posta in essere appare materialmente riferibile all’interesse della società reclamante. Visto l’art. 1 della legge n. 401/1989, che prevede l’ipotesi di chi «offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva […] al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo», questa Corte dispone che, ai sensi dell’art. 3 della medesima predetta legge, a mente del quale «i presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell’art. 1, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all’art. 1, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle vigenti leggi, all'autorità giudiziaria», gli atti del presente procedimento siano trasmessi, a cura della Procura Federale, all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza. Per questi motivi la C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi n. 3 e n. 4 in un unico appello, li respinge. Dispone incamerarsi la tassa reclamo. Manda alla Procura Federale per la trasmissione degli atti del fascicolo all’Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 3 della legge 401/1989.
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