COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 28/3/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLOGNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE ADOTTATA DAL G.S. DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA DELLA GARA OLYMPIA CEDAS / COLOGNA CALCIO CON IL RISULTATO DI 3 – 0, DISPUTATA IL 24.02.13 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI, GIRONE “A” (C.U. N°46 DEL 28.02.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 28/3/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLOGNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE ADOTTATA DAL G.S. DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA DELLA GARA OLYMPIA CEDAS / COLOGNA CALCIO CON IL RISULTATO DI 3 – 0, DISPUTATA IL 24.02.13 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI, GIRONE “A” (C.U. N°46 DEL 28.02.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello proposto in data 4.3.2013, l’A.S.D. Cologna Calcio ha impugnato e chiesto l’annullamento della decisione di cui in epigrafe, adottata dal G.S. in quanto la società si rifiutava di scendere in campo per mancanza di acqua calda nello spogliatoio, non potendo garantire agli atleti il servizio igienico sanitario a fine gara. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 33 e 46, C.G.S., in quanto non corredato della distinta della raccomandata comprovante l’invio alla controparte. Rilevato, peraltro, dagli atti ufficiali che l’impianto della società ospitante non disponeva di acqua calda, rimette gli atti al G.S. per i provvedimenti di competenza a carico della società Olympia Cedas. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa e di rimettere gli atti al G.S. per i provvedimenti di competenza a carico della società Olympia Cedas.
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