• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°52 del 28/3/2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
– DEI SIGG. RI TIBERIO NICOLA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PALMOLI NEW TEAM NELLA STAGIONE 2011 – 2012 E BARATTUCCI VALENTINO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ U.S. AUDAX NELLA STAGIONE 2011 – 2012, PER LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 40, COMMA II, N.O.I.F., QUANTO AL PRIMO, PER AVERE CONSENTITO AL SIG. IANNELLO MAURIZIO, TECNICO ABILITATO, DI TESSERARSI, SIN DAL 6.10.2011 QUALE CALCIATORE, IN ASSENZA DI UNA NECESSARIA ISTANZA DI SOSPENSIONE DALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO DI SUA APPARTENENZA E, QUANTO AL SECONDO, PER AVERE CONSENTITO AL SIG. IANNELLO MAURIZIO, TECNICO ABILITATO, DI TESSERARSI, SIN DAL 3.12.2011 QUALE CALCIATORE, IN ASSENZA DI UNA NECESSARIA ISTANZA DI SOSPENSIONE DALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO DI SUA APPARTENENZA;
– DELLE SOCIETÀ A.S.D. PALMOLI NEW TEAM E U.S. AUDAX, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI I E II, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRIVIBILI AI PROPRI RISPETTIVI PRESIDENTI E AL PROPRIO COMUNE CALCIATORE.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°52 del 28/3/2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
– DEI SIGG. RI TIBERIO NICOLA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PALMOLI NEW TEAM NELLA STAGIONE 2011 – 2012 E BARATTUCCI VALENTINO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ U.S. AUDAX NELLA STAGIONE 2011 – 2012, PER LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 40, COMMA II, N.O.I.F., QUANTO AL PRIMO, PER AVERE CONSENTITO AL SIG. IANNELLO MAURIZIO, TECNICO ABILITATO, DI TESSERARSI, SIN DAL 6.10.2011 QUALE CALCIATORE, IN ASSENZA DI UNA NECESSARIA ISTANZA DI SOSPENSIONE DALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO DI SUA APPARTENENZA E, QUANTO AL SECONDO, PER AVERE CONSENTITO AL SIG. IANNELLO MAURIZIO, TECNICO ABILITATO, DI TESSERARSI, SIN DAL 3.12.2011 QUALE CALCIATORE, IN ASSENZA DI UNA NECESSARIA ISTANZA DI SOSPENSIONE DALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO DI SUA APPARTENENZA;
– DELLE SOCIETÀ A.S.D. PALMOLI NEW TEAM E U.S. AUDAX, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI I E II, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRIVIBILI AI PROPRI RISPETTIVI PRESIDENTI E AL PROPRIO COMUNE CALCIATORE.
Con nota del 15.02.2013, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate.
Con raccomandate rr.rr. di ritorno del 25.02.2013 regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 18.03.2013, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, riunione successivamente differita al 25.3.2013.
All’udienza compariva per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti.
La Commissione, premette di non avere contestato il deferimento alla Società Palmoli New Team, in quanto dichiarata inattiva con provvedimento del 6.9.2012 (C.U. N°10 del C.R.A.) .
La società Audax faceva pervenire memoria difensiva con la quale specificava che il Sig. Barattucci Valentino non risultava essere il Presidente della Società Audax, perché all’epoca il ruolo era ricoperto dal Sig. Bolognese Luigi che, tra l’altro, aveva rinunciato all’incarico dal 30.6.2012. Allegava a tale memoria documentazione comprovante la circostanza dedotta.
Il rappresentante della Procura dopo avere illustrato le ragioni del deferimento in relazione alle posizioni dei soggetti deferiti non comparsi e dopo breve discussione, ha concluso per l’applicazione delle seguenti sanzioni: Tiberio Nicola: mesi due di inibizione; Barattucci Valentino giorni quaranta di inibizione; A.S.D. Palmoli New Team € 300,00 di ammenda; U.S. Audax € 200,00 di ammenda.
Osserva la Commissione che, dagli atti ufficiali in possesso del Comitato, risulta che, effettivamente, il Sig. Barattucci Valentino, all’epoca dei fatti oggetto di contestazione non ricopriva la carica di Presidente, risultando, invece, come tale il Sig. Bolognese Mario Luigi. Pertanto, nei confronti del Barattucci, va dichiarato non doversi procedere.
Per quanto concerne gli altri soggetti deferiti, la responsabilità degli stessi risulta per tabulas, con la conseguenza che debbono essere ad essi applicate le sanzioni come da dispositivo.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, dichiara non doversi procedere nei confronti del Sig. Barattucci Valentino e della Società Palmoli New Team; applica al Sig. Tiberio Nicola la sanzione della inibizione di mesi due e di applicare alla Società Audax l’ammenda di € 200,00.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
– DEI SIGG. RI TIBERIO NICOLA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PALMOLI NEW TEAM NELLA STAGIONE 2011 – 2012 E BARATTUCCI VALENTINO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ U.S. AUDAX NELLA STAGIONE 2011 – 2012, PER LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 40, COMMA II, N.O.I.F., QUANTO AL PRIMO, PER AVERE CONSENTITO AL SIG. IANNELLO MAURIZIO, TECNICO ABILITATO, DI TESSERARSI, SIN DAL 6.10.2011 QUALE CALCIATORE, IN ASSENZA DI UNA NECESSARIA ISTANZA DI SOSPENSIONE DALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO DI SUA APPARTENENZA E, QUANTO AL SECONDO, PER AVERE CONSENTITO AL SIG. IANNELLO MAURIZIO, TECNICO ABILITATO, DI TESSERARSI, SIN DAL 3.12.2011 QUALE CALCIATORE, IN ASSENZA DI UNA NECESSARIA ISTANZA DI SOSPENSIONE DALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO DI SUA APPARTENENZA;
– DELLE SOCIETÀ A.S.D. PALMOLI NEW TEAM E U.S. AUDAX, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI I E II, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRIVIBILI AI PROPRI RISPETTIVI PRESIDENTI E AL PROPRIO COMUNE CALCIATORE."