COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 11/4/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 7/ 4/2013 CAPITIGNANO 1986 – SAN GIOVANNI PELINO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 11/4/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 7/ 4/2013 CAPITIGNANO 1986 - SAN GIOVANNI PELINO Il Giudice Sportivo - atteso che la Soc. Capitignano ha inoltrato il reclamo avverso l'esito della gare in epigrafe oltre il termine previsto dal C.U. nº 119/A della FIGC "abbreviazione dei termini per ultime quattro giornate " non ottemperando inoltre alla procedura prevista dallo stesso Comunicato Ufficiale; - visto il reclamo ritualmente proposto dalla Società San Giovanni Pelino secondo quanto previsto dal CU nº 119/A della FIGC (abbreviazione dei termini per le ultime quattro giornate di Campionato) nel quale la Società reclamante chiede che venga inflitta alla Società Capitignano la sconfitta per 0 a 3 rappresentando che:"circa al 20' del pt ,a seguito di un intervento di gioco pericoloso nel quale il nostro portiere è rimasto a terra con difficoltà respiratorie,riportando tagli vistosi sul naso e sul labbro con relativa perdita di sangue, si è accesa una animata discussione tra calciatori con spintoni. In quel frangente, dall'esterno entravano 2 persone non riconosciute in distinta, armate di bottiglia,sassi e bastone con il chiaro intento di recare danno alla nostra incolumità, colpendo, fortunatamente solo in maniera marginale, 2 nostri giocatori. L'arbitro in quel momento,accortosi dell'invasione ha immediatamente dichiarato la fine della partita. I nostri tesserati,tra cui tre ragazzi minorenni(vedi distinta) da me in quel momento tutelati,sono stati esortati a rientrare velocemente negli spogliatoi da noi dirigenti presenti. Abbiamo immediatamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, non presenti fino a quel momento;arrivate dopo oltre 45' minuti. Nel mentre il nostro capitano e un dirigente sono stati convocati dall'arbitro nel suo spogliatoio per prendere decisioni in merito al proseguo della partita. Poi nella stanza sono entrati altri dirigenti del Capitignano ed un signore presentatosi come sindaco del suddetto paese, pressando notevolmente l'arbitro affinché riprendesse la partita nonostante anche lui era palesemente spaventato e non propenso alla ripresa del gioco. Tornati nel nostro spogliatoio,parlando tra dirigenti e giocatori siamo giunti alla decisione di non voler proseguire la partita perché a nostro parere la nostra incolumità non era garantita, visti anche gli insulti e le minacce ricevute dai sostenitori avversari che sostavano di fronte il nostro spogliatoio". Visto il referto arbitrale dal quale si rileva che: - al 24'del primo tempo veniva espulso il calciatore Di Maulo Stefano (Soc. S. Giovanni Pelino) perché a seguito di contrasto di gioco tra un suo compagno e calciatore avversario, si recava verso quest'ultimo rimasto a terra sferrandogli in modo violento ripetuti calci; - a seguito di tale episodio la situazione degenerava in una rissa, venendo coinvolti tutti i tesserati delle due squadre presenti sul terreno di gioco e, nella circostanza, il direttore di gara non riusciva ad identificare singolarmente i calciatori che si rendevano colpevoli della reciproca aggressione; - nella circostanza, l'assistente di parte della Società Capitignano, Sig.De Andreis Marco colpiva con la bandierina alcuni calciatori avversari e nello stesso frangente due sostenitori del Capitignano dopo aver scavalcato la rete di recinzione entravano in campo e colpivano con pugni alcuni giocatori della Società San Giovanni. A seguito di quanto sopra, l'arbitro si adoperava per riportare la calma coadiuvato dai C.C. nel frattempo sopraggiunti all'impianto sportivo. Considerato che la situazione nel frattempo, trascorsi 40/45 minuti si era normalizzata, l'arbitro dopo aver convocato i capitani e i dirigenti delle due squadre, manifestava agli stessi l'intenzione di riprendere la gara. A tale invito i dirigenti del San Giovanni Pelino,si rifiutavano di riprendere la gara adducendo, sia che era trascorso un notevole tempo dall'interruzione della stessa, sia per la loro incolumità fisica. L'arbitro così sospendeva definitivamente la gara,mentre era sul risultato di 0 a 0. Considerato che gli episodi sopra descritti, sono stati caratterizzati:dal coinvolgimento in rissa da parte dei tesserati di entrambe le Società, dall'invasione di campo da parte di tifosi locali che colpivano calciatori avversari unitamente a dirigente locale; tenuto presente, peraltro, il notevole lasso di tempo (40/45 minuti) trascorso per riportare la situazione alla normalità nonché il rifiuto da parte dei dirigenti della Società San Giovanni Pelino di riprendere la gara. Rilevato che la responsabilità della situazione che ha influito sul regolare svolgimento dell'incontro è da ricondursi a carico di entrambe le Società; visti gli artt.64 N.O.I.F. e 17 e ss. C.G.S. DELIBERA a) di dichiarare inammissibile il reclamo della Società Capitignano; b) di respingere il reclamo alla Società San Giovanni Pelino; c) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 ad entrambe le società; d) di infliggere l'ammenda di Euro 300,00 a carico della Società Capitignano e di Euro 150,00 a carico della Società San Giovanni Pelino; e) di inibire il dirigente De Andreis Marco (Soc. San Giovanni Pelino) fino al 30/6/2013; f) di squalificare il calciatore Di Maulo Stefano (Soc. San Giovanni Pelino) per quattro gare. g) di addebitare le rispettive tasse reclamo alle due Società.
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