COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO PIXOUS 2002 – GARA PIXOUS 2002 / CAFASSO DEL 9/03/2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO PIXOUS 2002 – GARA PIXOUS 2002 / CAFASSO DEL 9/03/2013 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Pixous 2002 in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Grazioso Alessandro (nato il 3.10.1987), Paolino Alessandro (nato il 10.01.1985), Marrazza Carlo (nato il 15.02.19729, Grippo Francesco (nato il 16.10.1981), Agresti Vincenzo (nato il 25.03.1976), Fiorillo Giovanni (nato il 23.05.1970), Gallo Salvatore (nato il 28.10.1982) e Ugolino Giampiero (nato l’8.05.1974), rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Infatti, dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che: Grazioso Alessandro risulta regolarmente tesserato dal 3.10.2010, Paolino Alessandro dal 22.10.2011, Marrazza Carlo dal 16.10.2010, Grippo Francesco dal 10.10.2009, Agresti Vincenzo dal 2.11.2006, Fiorillo Giovanni dal 14.12.2012 e Gallo Salvatore dal 13.11.2012; viceversa è emersa la posizione irregolare del calciatore Ugolino Giampiero che risulta svincolato da altra società dal 16.07.2010 e non ritesserato per nessuna società. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore Ugolino Giampiero, alla gara in esame, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Pixous 2002, di infliggere, a carico della società Cafasso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.17, comma 5, lettera a), del C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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