COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO VIRTUS TALANICO – GARA REAL FRASSO / VIRTUS TALANICO DEL 9/03/2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO VIRTUS TALANICO – GARA REAL FRASSO / VIRTUS TALANICO DEL 9/03/2013 Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società Virtus Talanico, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento dei calciatori e dell’assistente di parte: Rossi Vincenzo (nato il 5.10.1977), Di Caprio Pancrazio (nato il 13.05.1987), Calvano Giovanni (nato il 13.06.1987), Setola Giovanni (nato il 14.04.1982), Pascarella Francesco (nato il 21.08.1981), D’Aiello Michele (nato il 21.07.1978), Tavini Luca (nato il 5.6.1975), Viscusi Attilio (nato il 26.02.1997) e Rainone Gino (assistente di parte), rileva il reclamo va parzialmente accolto. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento e della segreteria del C.R. Campania, è emerso, invero, che i suddetti calciatori e l’assistente di parte, con esclusione del calciatore Viscusi Attilio, risultano regolarmente tesserati a favore della società Real Frasso, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in esame. Viceversa, risulta irregolare la posizione del calciatore Viscusi Attilio che svincolato da altra società e non ritesserato, anche se presente in distinta di gara de qua al n. 18, quale calciatore riserva, ma non utilizzato dalla società Real Frasso. Tale situazione, anche se è da considerarsi irregolare agli effetti del tesseramento, comunque, ai sensi dell’art. 17, comma 5, ultima parte, del C.G.S. (“La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa… omissis), non comporta la sanzione della perdita della gara, ma solo l’applicazione della sanzione di cui al punto b) dell’art. 18 del C.G.S. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Virtus Talanico, infliggendo l’ammenda di € 50.00 a carico della società Real Frasso per aver inserito in distinta il calciatore Viscusi Attilio, non tesserato; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.
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