COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo 55° TORNEO INTERSOCIALE – DELIBERA DEL GIUDICE SPOR TIVO TERRITORIALE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013
Delibera del Giudice Sportivo
55° TORNEO INTERSOCIALE – DELIBERA DEL GIUDICE SPOR TIVO TERRITORIALE
Il GST, visti gli atti ufficiali, letta la richiesta del Responsabile dell’Attività Ricreativa nonché l’istanza
del Consiglio Direttivo del Torneo Intersociale, rileva che il calciatore sig. Castiello Carmine, nato il
10.5.1983, risulta tesserato con la società Vindicio presso il C.R. Lazio dal 17.2.2012; rileva, altresì,
che, a seguito degli accertamenti esperiti, è emerso che il citato calciatore ha preso parte a 6 gare,
in evidente posizione irregolare, tra le fila della società Edilmer, precisamente: Edilmer / Mirea del
17.11.2012; Edilmer / Giordano del 8.12.12; Edilmer / Farmax del 15.12.12; Edilmer / Riviera del
22.12.2012; Edilmer / Partenope del 26.01.2013; Edilmer / Team Pianura del 16.02.2013. Rilevato
che l’art. 2 del Regolamento del 55° Torneo Interso ciale statuisce quanto segue: “omissis… Qualora
venisse riscontrata, durante il corso del torneo, indipendentemente dalla presenza di un eventuale
reclamo di parte, la posizione di un tesseramento federale di un calciatore che abbia partecipato
alla disputa di una o più gare nella suddetta posizione, l’A.S. Intersociale interverrà, dopo i rituali
accertamenti, con il provvedimento di esclusione dalla manifestazione del socio dirigente firmatario
della domanda di partecipazione al torneo e conseguenzialmente di esclusione dal torneo della
squadra dallo stesso rappresentata … omissis… Il rilascio del cartellino non attesta la regolarità
della posizione del calciatore. La società responsabile di omissioni o irregolarità sarà punita con la
perdita delle gare alle quali ha preso parte il calciatore, fermo restando eventuali ed ulteriori
provvedimenti disciplinari per la società e per il socio responsabile”. Per tali motivi, letto l’art. 17
C.G.S.
DELIBERA
di infliggere alla società Edilmer la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3 per tutte le sei gare riportate nel corpo della delibera e disputate con
l’accertata posizione irregolare del calciatore Castiello Carmine; inoltre, manda gli atti alla
A.S. Intersociale, per quanto di sua competenza, affinché siano adottati i provvedimenti di cui all’art. 2 del Regolamento del 55° Torneo Intersoci ale innanzi riportato.
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