COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 94. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MARI F.C. – GARA MARI F.C. / ORTESE CALCIO DEL 17.02.2013 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
94. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MARI F.C. – GARA MARI F.C. / ORTESE CALCIO DEL
17.02.2013 – ECCELLENZA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la
società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’assistente ufficiale n. 2
dell’arbitro; preso atto delle audizioni dell’arbitro e dell’assistente ufficiale n. 1, eseguite dal Giudice
Sportivo Territoriale in data 15 marzo 2013, delle quali questa C.D.T. ha disposto l’acquisizione al
proprio fascicolo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n.
83 del 21 febbraio 2013, pag. 1740, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della
squalifica, fino al 17.05.2013, al calciatore della reclamante, sig. Borrelli Antonio, perché “prima
dell’inizio della gara aggrediva un calciatore della squadra ospitata, colpendolo con un violento
pugno al viso, procurandogli una lesione, tale da costringerlo a ricorrere alle cure mediche
ospedaliere”. Con tempestivo ricorso, la società Mari F.C. ha proposto reclamo avverso la decisione
citata. La reclamante, in occasione dell’audizione presso questa C.D.T., ha ammesso che il
calciatore Borrelli Antonio abbia colpito con un pugno un calciatore avversario, precisando, tuttavia,
che tale comportamento è stato posto in essere solo ed esclusivamente in reazione ad una
provocazione perpetrata ai suoi danni dal medesimo calciatore avversario. Nella richiamata
audizione presso questa C.D.T., l’assistente ufficiale n. 2 dell’arbitro ha, anch’egli, dichiarato di aver
visto, prima della gara, il sig. Borrelli Antonio colpire con un pugno un calciatore della società Ortese
Calcio. Nel rapporto del direttore di gara, poi, si legge che un calciatore della società Mari F.C.,
successivamente identificato quale Borrelli Antonio, prima dell’inizio della gara, dopo una lunga
corsa dalla porta, nella quale si stava riscaldando, arrivava in contatto con un calciatore avversario,
sferrandogli un pugno al volto. In argomento, si appalesano significative le audizioni, innanzi citate,
dell’arbitro e dell’assistente n. 1, disposte ed eseguite dal Giudice Sportivo Territoriale. Dalla
segnalata audizione del direttore di gara, da parte del G.S.T., è emerso che il calciatore della
società Ortese, sig. Insigne Antonio (poi colpito con un pugno dal calciatore, sig. Borrelli Antonio,
della società Mari), “calciava con violenza in direzione dei calciatori del Mari, senza però colpire
nessuno”, “una palla che per sbaglio arrivava nella metà campo dove stavano facendo esercizi
atletici i calciatore della Ortese”. Deve sottolinearsi che la circostanza innanzi enunciata (qualificata
come “provocazione” dalla società Mari) è emersa agli atti soltanto in occasione della cennata
audizione del direttore di gara, non risultando alcun riferimento ad essa, né nei rapporti dei tre
ufficiali di gara, né nelle audizioni precedenti. Deve precisarsi, altresì, che l’assistente n. 1
dell’arbitro, all’atto dell’audizione presso il G.S.T., ha dichiarato che il calciatore, sig. Insigne
Antonio, “si rivolgeva verso di noi e ci mostrava il volto, che risultava effettivamente tumefatto in
seguito al colpo ricevuto”. Anche questa circostanza è emersa soltanto in occasione dell’audizione,
da parte del G.S.T., dell’arbitro e dell’assistente ufficiale n. 1. Alla luce degli atti e delle significative,
rilevanti risultanze delle successive audizioni, come innanzi enunciate, questa Commissione giudica
che la vicenda, di indubbia ed acclarata gravità, indipendentemente dalla “provocazione”, debba
essere sanzionata con appropriata severità, ma anche con doverosa proporzionalità, rispetto
all’entità della violazione disciplinare commessa, ovvero in linea con gli analoghi precedenti
giurisprudenziali. A tal fine, questa C.D.T., in parziale accoglimento del reclamo, ritiene che la
squalifica debba essere commisurata a tutto il 10.04.2013. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento parziale del reclamo proposto dalla società Mari F.C., di ridurre la sanzione
della squalifica, a carico del calciatore Borrelli Antonio, al 10.04.2013; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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