COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 96. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL CAIVANESE FUTSAL – GARA LE DUE TORRI MADDALONI / REAL CAIVANESE FUTSAL DEL 2.03.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 96. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL CAIVANESE FUTSAL – GARA LE DUE TORRI MADDALONI / REAL CAIVANESE FUTSAL DEL 2.03.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 87 del 7.03.2013, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: a carico della società reclamante, l’ammenda di euro 130.00 “per invasione di campo ed ingiurie all’arbitro da parte di sostenitori”; a carico del calcettista De Rosa Sebastiano, la squalifica per quattro giornate di gara, “perché espulso per doppia ammonizione, al termine della gara contestava ed ingiuriava l’arbitro”; ed infine, a carico del calcettista Somaripa Luca, la squalifica per tre giornate di gara “per aver protestato ed ingiuriato all’indirizzo dell’arbitro”. Con tempestivo ricorso, la società reclamante ha proposto ricorso avverso le citate decisioni. La società ritiene che la sanzione pecuniaria sia ingiusta e non adeguata: ingiusta, in quanto, nell’invasione, sarebbe risultato un comportamento collaborativo da parte dei dirigenti e calcettisti della società; non corrispondente all’effettiva gravità e, quindi, non equa, in rapporto – ad avviso della reclamante – alle sanzioni inflitte per casi analoghi. La società contesta anche le squalifiche ai propri tesserati. Le giornate inflitte ad essa appaiono eccessive, perché sia il calcettista De Rosa Sebastiano che Somaripa Luca si sono resi responsabili di proteste, ma non di ingiurie nei confronti del direttore di gara. L’arbitro, per contro, in sede di rapporto, ha riferito con grande precisione sia i fatti accaduti che i comportamenti sanzionati. Deve sottolinearsi che, come da costante giurisprudenza, il rapporto dell’arbitro costituisce fonte di prova privilegiata. Questo Collegio ritiene, anche per l’enunciata motivazione, di non potersi discostare da quanto riportato dall’arbitro, con particolare riferimento alla circostanza che la società reclamante non ha prodotto documentazione probante, idonea a confutare quanto refertato dal direttore di gara. P.Q.M. DELlBERA di respingere il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Real Caivanese Futsal.
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