COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO DUGENTA – GARA S. NICOLA CALCIO 2009 / DUGENTA DEL 3/03/2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO DUGENTA – GARA S. NICOLA CALCIO 2009 / DUGENTA DEL 3/03/2013 Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società Dugenta, avente per oggetto la presunta posizione irregolare agli effetti del tesseramento, dei calciatori: La Puzza Gennaro (nato il 10.09.1981), Cucinotta Giovanni (nato il 1.10.1971) e Motta Nicola (nato l’11.01.1994) , rileva che il reclamo medesimo è infondato e, pertanto, va rigettato. Invero, dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso, che i nominati calciatori risultano regolarmente tesserati a favore della società San Nicola Calcio 2009, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in esame e specificamente: La Puzza Gennaro dal 2.11.2012, Cucinotta Giovanni dall’8.11.2012 e Motta Nicola dal 13.12.2012. Di conseguenza la partecipazione, alla gara in epigrafe, dei calciatori è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Dugenta, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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