COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO DUGENTA – GARA S. NICOLA CALCIO 2009 / DUGENTA DEL 3/03/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO DUGENTA – GARA S. NICOLA CALCIO 2009 / DUGENTA DEL 3/03/2013
Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società Dugenta, avente per oggetto la presunta posizione
irregolare agli effetti del tesseramento, dei calciatori: La Puzza Gennaro (nato il 10.09.1981),
Cucinotta Giovanni (nato il 1.10.1971) e Motta Nicola (nato l’11.01.1994) , rileva che il reclamo
medesimo è infondato e, pertanto, va rigettato. Invero, dalla documentazione, acquisita presso
l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso, che i nominati calciatori risultano
regolarmente tesserati a favore della società San Nicola Calcio 2009, da data antecedente, rispetto
al giorno di disputa della gara in esame e specificamente: La Puzza Gennaro dal 2.11.2012,
Cucinotta Giovanni dall’8.11.2012 e Motta Nicola dal 13.12.2012. Di conseguenza la partecipazione,
alla gara in epigrafe, dei calciatori è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali
motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Dugenta, dispone addebitarsi la tassa reclamo,
non versata, sul conto della società reclamante.
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