COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RIUNITI PER CONNESSIONE RECLAMO CARDILE – GARA CILENTO CALCIO / CARDILE DEL 2.03.2013 RECLAMO MONTESANO 2006 – GARA MONTESANO / CILENTO CALCIO DEL 6.03.2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RIUNITI PER CONNESSIONE RECLAMO CARDILE – GARA CILENTO CALCIO / CARDILE DEL 2.03.2013 RECLAMO MONTESANO 2006 – GARA MONTESANO / CILENTO CALCIO DEL 6.03.2013 Il G.S.T., letti i reclami proposti dalle società Cardile e Montesano 2006, dispone la riunione dei reclami medesimi per connessione. Le reclamanti lamentano la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Mazzeo Marco (nato il 21.08.1984). Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso, invece che il calciatore Mazzeo Marco risulta regolarmente tesserato, dal 7.12.2012, a favore della società Cilento Calcio, in data antecedente, dunque, rispetto al giorno di disputa della gara in esame. Quanto alle doglianze enunciate dalle società reclamanti per il mancato svincolo del calciatore Mazzeo Marco, esso è stato revocato dall’Ufficio Tesseramento di questo C.R. con il C.U. n. 87 del 7.03.2013, invero, in data 7.12.2012, era pervenuta una lista di trasferimento, dalla società Pol. S. Maria alla società Cilento Calcio, del nominato calciatore, lista rimasta poi sospesa dal predetto Ufficio Tesseramento, in attesa di regolarizzazione, perché priva del titolo di passaggio (Definitivo/Temporaneo). In data 18.01.2013 la lista di trasferimento veniva regolarizzata da entrambe le società. Di conseguenza la partecipazione, alle gare in epigrafe, del nominato calciatore è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA di rigettare i reclami proposti dalle società Cardile e Montesano 2006; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto delle rispettive società reclamanti.
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