COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ATLETIC S. MARIA LA CARITÀ – GARA VIRTUS S. ANASTASIA / ATL. S. MARIA LA CARITÀ DEL 22/12/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO ATLETIC S. MARIA LA CARITÀ – GARA VIRTUS S. ANASTASIA / ATL. S. MARIA
LA CARITÀ DEL 22/12/2012
Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società Atletic S. Maria la Carità, avente per oggetto la
presunta posizione irregolare, agli effetti di tesseramento del calciatore Gammella Antonio (nato il
23.03.1982), rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso
l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso, invero, che il nominato calciatore risulta
regolarmente tesserato a favore della società Virtus S. Anastasia, da data antecedente rispetto al
giorno di disputa della gara in esame e specificamente dal 17.12.2012. Di conseguenza la
partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore Gammella Antonio è da considerarsi regolare agli
effetti del tesseramento. Per tali motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Atletic S.Maria la Carità; dispone addebitarsi la
tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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