COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ATLETIC S. MARIA LA CARITÀ – GARA VIRTUS S. ANASTASIA / ATL. S. MARIA LA CARITÀ DEL 22/12/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ATLETIC S. MARIA LA CARITÀ – GARA VIRTUS S. ANASTASIA / ATL. S. MARIA LA CARITÀ DEL 22/12/2012 Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società Atletic S. Maria la Carità, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti di tesseramento del calciatore Gammella Antonio (nato il 23.03.1982), rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso, invero, che il nominato calciatore risulta regolarmente tesserato a favore della società Virtus S. Anastasia, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in esame e specificamente dal 17.12.2012. Di conseguenza la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore Gammella Antonio è da considerarsi regolare agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Atletic S.Maria la Carità; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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