COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CONTURSI TERME 1929 – GARA AU.DAN. BELVEDERE / CONTURSI TERME 1929DEL 23/02/2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CONTURSI TERME 1929 – GARA AU.DAN. BELVEDERE / CONTURSI TERME 1929DEL 23/02/2013 Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società Contursi Terme 1929, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento dei calciatori e dell’assistente di parte: Rinaldi Nunzio (nato il 14.07.1987), De Luca Giovanni Aniello (nato il 19.08.1987), Cavallo Carmine (nato il 4.12.1990), Di Martino Marco (nato l’11.04.1984), Di Muoio Carmine (nato l’1.07.1981), Buono Vincenzo (nato il 7.08.1984), De Martino Marco (nato il 4.08.1987), Rizzo Pierpaolo (nato il 1.03.1987), Chiarelli Vincenzo (nato il 5.05.1988), Luongo Carlo (nato il 16.02.1988), Natella Marco (nato l’11.06.1988), Macellaro Luca (nato l’11.01.1988), Passerella Angelo (nato il 14.01.1988), Tala Almahdi (nato il 27.11.1994) e Marino Davide (assistente di parte), rileva che il reclamo è infondato e pertanto da rigettare. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento e presso la segreteria del C.R. Campania, è emerso, invero, che i suddetti calciatori e l’assistente di parte, con esclusione del calciatore Tala Almahdi, risultano regolarmente tesserati a favore della società Au.Dan Belvedere, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in esame. Viceversa, risulta irregolare la posizione del calciatore Tala Almahdi che non risulta tesserato e presente nella distinta della gara de qua, quale calciatore riserva, ma non utilizzato dalla società Au.Dan Belvedere. Tale situazione, anche se è da considerarsi irregolare agli effetti del tesseramento, comunque, ai sensi dell’art. 17, comma 5, ultima parte, del C.G.S. (“La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa… omissis), non comporta la sanzione della perdita della gara, ma solo l’applicazione della sanzione di cui al punto b) dell’art. 18 del C.G.S. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Contursi Terme 1929, infliggendo l’ammenda di € 50.00 a carico della società Au.Dan Belvedere per aver inserito in distinta il calciatore Tala Almahdi, non tesserato; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.
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