COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO S. TECLA TERME – GARA S. TECLA TERME / S. ANTONIO DEL 24/02/2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO S. TECLA TERME – GARA S. TECLA TERME / S. ANTONIO DEL 24/02/2013 Il G.S.T., letto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, rileva che il medesimo è fondato e, pertanto meritevole di accoglimento. La reclamante si duole che la società S. Antonio abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Garzia Vincenzo (nato il 15.02.1987), sebbene in corso di squalifica, come pubblicato sul C.U. n. 85 del 28.02.2013, pag. 1829 ( quale calciatore espulso dal campo). Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che il calciatore Garzia Vincenzo della società S. Antonio espulso nella gara di recupero del 20.02.2013 doveva scontare la squalifica nella gara ufficiale immediatamente successiva, quella del 24.02.2013, oggetto del reclamo. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore alla gara in epigrafe è da considerarsi irregolare agli effetti disciplinari. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo della società S. Tecla Terme, ai sensi dell’art. 17 C.G.S., infligge alla società S. Antonio la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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