COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 05 Aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 97. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO EBOLITANA 1925 – GARA PORTOFINO CLUB / EBOLITANA 1925 DEL 17.02.2013 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 05 Aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 97. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO EBOLITANA 1925 – GARA PORTOFINO CLUB / EBOLITANA 1925 DEL 17.02.2013 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentita, nella persona del suo delegato, in due distinte udienze, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 83 del 21 febbraio 2013, pagg. 1748 e 1750, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della società reclamante, le seguenti sanzioni: la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3 (inflitta anche alla società antagonista, Portofino Club); l’ammenda di euro 300,00 (ad entrambe le società in gara); la squalifica, per quattro giornate di gara, a carico dei calciatori Capo Cosimo, Di Benedetto Pierdonato ed Oliva Vincenzo. Con tempestivo ricorso, la società Ebolitana 1925 ha proposto reclamo avverso le citate decisioni. In ragione dell’urgenza, questa C.D.T. esamina, a stralcio, la posizione disciplinare, relativa ai tre elencati calciatori, rinviando alla seduta dell’8.04.2013 la decisione nel merito delle altre impugnazioni. Sul punto, deve precisarsi che, all’atto dell’audizione, il direttore di gara ha confermato l’identificazione dei calciatori, innanzi nominati, della società Ebolitana 1925. Sotto il profilo della quantificazione della sanzione a carico dei singoli calciatori, questa C.D.T. giudica che, sulla base delle specificazioni, di cui al referto arbitrale, nonché della cennata dichiarazione del direttore di gara, in sede di audizione presso questa C.D.T., il Collegio ritiene che le tre impugnate sanzioni ai calciatori debbano essere confermate. P.Q.M. DELIBERA di confermare le squalifiche, ciascuna per quattro giornate di gara, a carico dei calciatori dell’Ebolitana 1925, Capo Cosimo, Di Bendetto Pierdonato ed Oliva Vincenzo; rinvia alla riunione dell’8.04.2013 per le decisioni sugli altri aspetti del reclamo, di cui all’epigrafe; nulla dispone, all’atto,in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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