COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 11 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO MANZONI CALCIO – GARA NUOVA POL. FRATTESE / MANZONI CALCIO DEL 23/02/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 97 del 11 Aprile 2013
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO MANZONI CALCIO – GARA NUOVA POL. FRATTESE / MANZONI CALCIO DEL
23/02/2013
Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società Manzoni Calcio, avente per oggetto la presunta
posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori e dell’assistente di parte: Coppola
Stefano (nato il 13.08.1979), Lanza FGelice (nato il 6.08.1982), Russo Francesco (nato il
17.02.1992), Esposito Antonio (nato il 1.09.1991), Esposito Carmelo (nato il 9.07.1983), Allocca
Francesco (nato il 4.05.1985), Esposito Salvatore (nato il 2.07.1992), Turboli Sebastiano (nato il
17.07.1989), Lo Masto Gennaro (nato il 30.11.1982), Napolitano Francesco (nato l’11.06.1990) e De
Longis Armando nato il 26.11.1949 (assistente di parte). Dagli accertamenti esperiti presso l’Ufficio
Tesseramento e presso la segreteria del C.R. Campania si evince che i predetti calciatori e
l’assistente, con esclusione di Esposito Savatore, risultano regolarmente tesserati per la società
Nuova Pol. Frattese da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara. Deve altresì,
precisarsi, che il calciatore Esposito Salvatore (pur inserito in distinta, non ha preso parte alla gara
in epigrafe, quindi la sua posizione agli effetti del tesseramento era comunque ininfluente ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5 del C.G.S. Di conseguenza la partecipazione alla gara in
epigrafe dei nominati calciatori e dell’assistente di parte è da considerarsi regolare agli effetti del
tesseramento. Per tali motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Manzoni Calcio; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante; di comminare l’ammenda di euro
50,00 a carico della società Nuova Pol. Frattese, per aver inserito nella distinta di gara, il
calciatore Esposito Salvatore, non tesserato.
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