COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 11 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO PIANO PIZZERIA LUCIA – GARA PIANO PIZZERIA LUCIA – DIAZ OTTAVIANO DEL 6/2/13

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 11 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO PIANO PIZZERIA LUCIA – GARA PIANO PIZZERIA LUCIA – DIAZ OTTAVIANO DEL 6/2/13 Il G.S.T., visto il reclamo ritualmente proposto dalla società Piano Pizzeria Lucia rileva che lo stesso nel merito è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La reclamante si duole che la società Diaz Ottaviano ha schierato in campo ben tre calciatori in posizione irregolare, perché in corso di squalifica come pubblicato sul C.U. 78 del 7.2.2013, pag. 1621, chiedendone, pertanto, la punizione sportiva in applicazione dell’art. 17 del C.G.S. e la conseguente vittoria della gara con il punteggio di 0-3. Orbene, letti gli atti ufficiali e sentito l’arbitro a chiarimento è emerso che la società Diaz Ottaviano ha schierato in campo sin dall’inizio della gara i calciatori Di Matteo Luca 02.03.84, Romano Massimo 02.09.82 ed Ammaturo Ludovico 02.07.1981. Vi è da distinguere però la diversa posizione dei tre calciatori innanzi indicati che hanno disputato la gara de qua in data 06.02.2013; mentre il Comunicato Ufficiale n. 78 del 7.2.2013, pag. 1621, indicava erroneamente che i calciatori Di Matteo Luca 02.03.84, Romano Massimo 02.09.82 avrebbero subito la squalifica per due gare perché espulsi dal campo, nel C.U. 80 del 8.2.2013 pag. 1648 veniva rettificata la motivazione e modalità di espulsione dei su indicati calciatori perché non espulsi. Pertanto alla data dello svolgimento della gara la società Diaz Ottaviano non era a piena conoscenza legale della sanzione inflitta da questo G.S.T. e ha pertanto schierato a pieno titolo i calciatori su menzionati nella gara de qua. Diversa è la posizione del calciatore Ammaturo Ludovico, che è stato espulso nel corso della gara precedente, e pertanto, non avrebbe dovuto partecipare alla gara in epigrafe, benché non ancora pubblicata sul C.U., e la società Diaz Ottaviano ha deliberatamente scelto di non far scontare la squalifica (automatica almeno di una gara dopo l’espulsione) al proprio tesserato. Nel merito pertanto il reclamo è fondato e va accolto. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo ai sensi dell’art. 17, comma 5. lettera a) del C.G.S.; DELIBERA di infliggere alla società Diaz Ottaviano la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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