COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 11 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA FOIANO – BUONALBERGO DEL 7/4/2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 11 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA FOIANO – BUONALBERGO DEL 7/4/2013 Il G.S.T., letti gli atti, il referto arbitrale ed il suo supplemento, vista la richiesta della F.P., rileva quanto segue: al trentesimo del primo tempo, a seguito di una rete della squadra ospite i calciatori del Foiano iniziavano a protestare vivacemente e successivamente i calciatori n. 3 Piaquadio Ciro; n. 4 Servodio Francesco, n. 5 Limata Gianluca, n. 7 Compare Giuseppe, n. 8 Sorda Claudio, n. 10 Griffore Fabio accerchiavano e spintonavano l’arbitro fino a farlo urtare il muro perimetrale del campo di gioco; uno dei calciatori lo colpiva con due calcioni. A questo punto il dirigente sig. Casamassa Giovanni iniziava a protestare vivacemente contro il direttore di gara. Nel frattempo persone non autorizzate invadevano il campo e minacciavano l’arbitro. Quest’ultimo tentava di ripristinare l’ordine ma purtroppo veniva ancora spintonato ed accerchiato dai tesserati del Foiano, in particolare il dirigente Casamassa Giovanni si rifiutava di abbandonare il campo ed ingiuriava e minacciava il direttore di gara unitamente al capitano n. 4 Servodio Francesco. Pertanto l’arbitro era costretto a sospendere la gara in quanto gli animi non si placavano e le persone estranee non uscivano dal campo. Infine nello spazio antistante gli spogliatoi una persona anziana con un bastone tentava di colpire l’arbitro non riuscendovi. Pertanto per quanto sopra descritto, l’arbitro al fine di tutelare la propria incolumità, non sussistendo più le condizioni per riprendere la gara la sospendeva definitivamente, per tali motivi, visto l’art. 17 e seg. del C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Foiano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 responsabile dei fatti che hanno causato la sospensione della gara, nonché l’ammenda di € 300.00 a carico della medesima società per i gravi episodi verificatisi. I provvedimenti a carico dei singoli sono riportati in camicia.
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