COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 11 Aprile 2013 Delibera COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 99. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TRULLI FLORIANO – GARA JUVENES SCISCIANO / PIETRO ABBATE DEL 2.02.2013 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 11 Aprile 2013 Delibera COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 99. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TRULLI FLORIANO – GARA JUVENES SCISCIANO / PIETRO ABBATE DEL 2.02.2013 – 1^ CAT. La C.D.T, visti gli atti ufficiali; sentito il reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; audito l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 78 del 7.02.2013, pag. 1612, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della squalifica, a suo carico, fino al 2.06.2013. Questo Collegio osserva: il sig. Trulli Floriano, nel corso della gara in epigrafe, a causa di un’aggressione ricevuta, reagiva violentemente, colpendo ripetutamente con pugni un calciatore antagonista e determinando la sospensione momentanea della gara. Ascoltato l’arbitro, il quale confermava quanto scritto nel referto arbitrale, a questa C.D.T. la sanzione inflitta risulta comunque congrua, atteso che il comportamento aggressivo dei dirigenti e degli allenatori (come, nel caso di specie, il sig. Trulli Floriano) è sanzionato severamente, come è giusto che sia. Considerato quindi che, ascoltato il reclamante sanzionato, lo stesso confermava di aver aggredito un calciatore della squadra avversaria; P.Q.M. DELlBERA di respingere il reclamo; dispone incamerarsi la tassa reclamo, versata in misura ridotta di euro 65.00, dal reclamante, sig. Trulli Floriano.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it