COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 11 Aprile 2013 Delibera COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 100. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIO COLLE SANNITA – GARA CALCIO COLLE SANNITA I BUONALBERGO DEL 10.03.2013 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 11 Aprile 2013 Delibera COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 100. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIO COLLE SANNITA – GARA CALCIO COLLE SANNITA I BUONALBERGO DEL 10.03.2013 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 89 del 14 marzo 2013, pagg. 1968, 1972 e 1973, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della società reclamante, le seguenti sanzioni: la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3; l'ammenda di euro 300,00; la squalifica, per tre giornate di gara, a carico del calciatore Del Grosso Mario; la squalifica per due giornate di gara, a carico del calciatore Marino Salvatore ed, infine, la squalifica, fino al 9.07.2013, a carico del calciatore Del Grosso Vincenzo. Con tempestivo ricorso, la società Calcio Colle Sannita ha proposto reclamo avverso le citate decisioni. In ragione dell'urgenza, questa C.D.T. esamina, a stralcio, la posizione disciplinare, relativa ai calciatori Del Grosso Mario e Marino Salvatore, rinviando alla seduta del 22.04.2013 la decisione nel merito delle altre impugnazioni. Sul punto, deve precisarsi che, l’impugnazione, relativa al calciatore Marino Salvatore, è inammissibile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. Sotto il profilo della quantificazione della sanzione a carico del calciatore Del Grosso Mario, questa C.D.T. giudica che, sulla base delle specificazioni, di cui al referto arbitrale, il Collegio ritiene che l’ impugnata sanzione al calciatore debba essere confermata. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo nella sola parte riguardante la squalifica a carico del calciatore Marino Salvatore; di confermare la squalifica a carico del calciatore Del Grosso Mario; rinvia alla riunione del 22.04.2013 per le decisioni sugli altri due aspetti del reclamo, disponendo la convocazione del direttore di gara ed invitando la società reclamante a depositare presso questa C.D.T., in originale, la ricevuta della raccomandata delle motivazioni del reclamo, spedita alla società controparte, di cui all'epigrafe; nulla dispone, all'atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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