COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CALPAZIO – GARA CALPAZIO / VICO EQUENSE DEL 17/03/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO CALPAZIO – GARA CALPAZIO / VICO EQUENSE DEL 17/03/2013
Il G.S.T., letto il reclamo inoltrato dalla società Calpazio; viste le controdeduzioni, ritualmente
prodotte, nei termini temporali prescritti, dalla società Vico Equense, rileva che il reclamo, nel
merito, è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La reclamante ha affermato che la società
Vico Equense abbia fatto partecipare, alla gara in epigrafe, il calciatore Teta Angelo (nato il
24.06.1980), sebbene questi fosse ancora in corso di squalifica (pubblicata sul Comunicato Ufficiale
del C.R. Campania, n. 57 del 13.12.2012, pag. 1054), all’epoca della pubblicazione della sanzione
tesserato a favore della società Libertas Stabia. La società Calpazio ha chiesto, sulla base di quanto
innanzi specificato, che fosse applicata, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S., la punizione sportiva della
perdita della gara, con il punteggio di 0-3, a carico della società Vico Equense. Orbene, dall’esame
degli atti ufficiali di gara e dagli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R.
Campania, si evince che il calciatore Teta Angelo risulta regolarmente tesserato, a favore della
società Vico Equense, con decorrenza dall’8.03.2013: da data antecedente, quindi, rispetto al giorno
di disputa della gara, oggetto del reclamo in esame. Invero, il calciatore Teta Angelo è stato liberato
dal vincolo di tesseramento, a mezzo lista di svincolo suppletiva, inviata dalla società Libertas
Stabia in data 14.12.2012, a mezzo raccomandata postale, che è pervenuta all’Ufficio
Tesseramento del C.R. Campania in data 19.12.2012, ovvero nei termini temporali consentiti, ai fini
della validità dello svincolo medesimo. Orbene, è inconfutabile che il calciatore medesimo non
avrebbe potuto tesserarsi, a favore di altra società, se non dal 18.12.2012, atteso che la norma di
riferimento (art. 107 N.O.I.F., comma 1, 3° cpv.) p rescrive che “il calciatore svincolato ha diritto, in
qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti” (nel caso di
specie, dal 3 al 17 dicembre, secondo periodo degli svincoli), “di richiedere il tesseramento a favore
di qualsiasi società”. È incontestabile, dunque, che, durante il periodo innanzi indicato, il calciatore
svincolato non abbia legittimità a tesserarsi, dovendo attendere il giorno successivo alla chiusura del
relativo periodo di svincolo suppletivo (nel caso in esame, il tesseramento era legittimo dal 18
dicembre 2012). Sotto il profilo del tesseramento, dunque, la posizione del calciatore in parola è da
considerare regolare. Diversa è, viceversa, la disamina della posizione del calciatore, sotto il profilo
disciplinare. Egli, per il vero, era gravato dalla già cennata squalifica per una giornata di gara,
pubblicata sul C.U. n. 57 del 13.12.2012. Orbene, essa non era stata espiata, fino a quando
(14.12.2012, data di spedizione della raccomandata postale, innanzi citata, di spedizione del relativo
svincolo) il calciatore medesimo era restato tesserato a favore della società Libertas Stabia. La
circostanza che il calciatore non sia stato utilizzato, né inserito nella distinta ufficiale di gara, dalla
medesima società Libertas Stabia, nella gara del 16.12.2012, Calpazio / Libertas Stabia, non
consente di considerare scontata, o eseguita, la sanzione della squalifica per una giornata di gara,
in quanto, alla data del 16.12.2012, egli non era più tesserato a favore della medesima Libertas
Stabia. Di conseguenza, il nominato calciatore, colpito da squalifica per una gara per recidività in
ammonizioni, non avendo scontato la sanzione a suo carico in occasione della gara del 10.03.2013
(Vico Equense / Libertas Stabia), in relazione alla quale era inserito nella distinta di gara, con il n.
16, ed ha anche partecipato alla gara medesima, dal 32’ del secondo tempo, in ragione del principio
della perpetuatio santionatoria, deve considerarsi in posizione irregolare, agli effetti disciplinari, in
ordine alla gara, di cui al reclamo in epigrafe. Per tali motivi
DELIBERA
in applicazione dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., di infliggere, a carico della società
Vico Equense, la punizione sportiva della perdita della gara Calpazio / Vico Equense del
17.03.2013, con il punteggio di 0-3. Dispone, altresì, la trasmissione del fascicolo d’ufficio
alla Procura federale, per quanto specificato dalla società Vico Equense nelle proprie
controdeduzioni, sia per quel che concerne la conoscenza, da parte della società Calpazio,
della data di svincolo del calciatore in parola, sia per l’accertamento di eventuali, “ulteriori
violazioni alle norme federali, anche da parte di terzi affiliati e/o tesserati”; nulla dispone in
ordine alla tassa reclamo, non versata.