COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CALPAZIO – GARA CALPAZIO / VICO EQUENSE DEL 17/03/2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CALPAZIO – GARA CALPAZIO / VICO EQUENSE DEL 17/03/2013 Il G.S.T., letto il reclamo inoltrato dalla società Calpazio; viste le controdeduzioni, ritualmente prodotte, nei termini temporali prescritti, dalla società Vico Equense, rileva che il reclamo, nel merito, è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La reclamante ha affermato che la società Vico Equense abbia fatto partecipare, alla gara in epigrafe, il calciatore Teta Angelo (nato il 24.06.1980), sebbene questi fosse ancora in corso di squalifica (pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 57 del 13.12.2012, pag. 1054), all’epoca della pubblicazione della sanzione tesserato a favore della società Libertas Stabia. La società Calpazio ha chiesto, sulla base di quanto innanzi specificato, che fosse applicata, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, a carico della società Vico Equense. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara e dagli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, si evince che il calciatore Teta Angelo risulta regolarmente tesserato, a favore della società Vico Equense, con decorrenza dall’8.03.2013: da data antecedente, quindi, rispetto al giorno di disputa della gara, oggetto del reclamo in esame. Invero, il calciatore Teta Angelo è stato liberato dal vincolo di tesseramento, a mezzo lista di svincolo suppletiva, inviata dalla società Libertas Stabia in data 14.12.2012, a mezzo raccomandata postale, che è pervenuta all’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania in data 19.12.2012, ovvero nei termini temporali consentiti, ai fini della validità dello svincolo medesimo. Orbene, è inconfutabile che il calciatore medesimo non avrebbe potuto tesserarsi, a favore di altra società, se non dal 18.12.2012, atteso che la norma di riferimento (art. 107 N.O.I.F., comma 1, 3° cpv.) p rescrive che “il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti” (nel caso di specie, dal 3 al 17 dicembre, secondo periodo degli svincoli), “di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società”. È incontestabile, dunque, che, durante il periodo innanzi indicato, il calciatore svincolato non abbia legittimità a tesserarsi, dovendo attendere il giorno successivo alla chiusura del relativo periodo di svincolo suppletivo (nel caso in esame, il tesseramento era legittimo dal 18 dicembre 2012). Sotto il profilo del tesseramento, dunque, la posizione del calciatore in parola è da considerare regolare. Diversa è, viceversa, la disamina della posizione del calciatore, sotto il profilo disciplinare. Egli, per il vero, era gravato dalla già cennata squalifica per una giornata di gara, pubblicata sul C.U. n. 57 del 13.12.2012. Orbene, essa non era stata espiata, fino a quando (14.12.2012, data di spedizione della raccomandata postale, innanzi citata, di spedizione del relativo svincolo) il calciatore medesimo era restato tesserato a favore della società Libertas Stabia. La circostanza che il calciatore non sia stato utilizzato, né inserito nella distinta ufficiale di gara, dalla medesima società Libertas Stabia, nella gara del 16.12.2012, Calpazio / Libertas Stabia, non consente di considerare scontata, o eseguita, la sanzione della squalifica per una giornata di gara, in quanto, alla data del 16.12.2012, egli non era più tesserato a favore della medesima Libertas Stabia. Di conseguenza, il nominato calciatore, colpito da squalifica per una gara per recidività in ammonizioni, non avendo scontato la sanzione a suo carico in occasione della gara del 10.03.2013 (Vico Equense / Libertas Stabia), in relazione alla quale era inserito nella distinta di gara, con il n. 16, ed ha anche partecipato alla gara medesima, dal 32’ del secondo tempo, in ragione del principio della perpetuatio santionatoria, deve considerarsi in posizione irregolare, agli effetti disciplinari, in ordine alla gara, di cui al reclamo in epigrafe. Per tali motivi DELIBERA in applicazione dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., di infliggere, a carico della società Vico Equense, la punizione sportiva della perdita della gara Calpazio / Vico Equense del 17.03.2013, con il punteggio di 0-3. Dispone, altresì, la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Procura federale, per quanto specificato dalla società Vico Equense nelle proprie controdeduzioni, sia per quel che concerne la conoscenza, da parte della società Calpazio, della data di svincolo del calciatore in parola, sia per l’accertamento di eventuali, “ulteriori violazioni alle norme federali, anche da parte di terzi affiliati e/o tesserati”; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it