COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 104. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL NOCERA SUPERIORE – GARA MASSA LUBRENSE CALCIO / REAL NOCERA SUPERIORE DEL 16.02.2013 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
104. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL NOCERA SUPERIORE – GARA MASSA LUBRENSE CALCIO / REAL NOCERA SUPERIORE DEL 16.02.2013 – ECCELLENZA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva
presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto di
impugnazione. La società reclamante ha presentato reclamo avverso la delibera adottata dal
Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 85 del 28
febbraio 2013, pag. 1809. Il Giudice Sportivo di prime cure ha dichiarato inammissibile il reclamo
presentato, in quanto sottoscritto da persona non legittimata, perché non censita nell’organico della
società reclamante (Luigi Ferrara). Inoltre, la stessa società non ha provveduto a dimostrare
l’avvenuta comunicazione di presentazione del reclamo alla società controparte. Con il reclamo in
seconda istanza, la società chiarisce che la firma apposta al ricorso in prima istanza è quella di
Ferrara Giuseppe, vice presidente, regolarmente censito, e non quella di Ferrara Luigi, persona
sconosciuta. Deve, altresì, precisarsi che la sottoscrizione, da parte del vice presidente, è da
ritenere legittima, in costanza di inibizione a carico del presidente, Ferrara Giovanni. Nell’udienza
dell’8 aprile scorso il sig. Ferraro Antonio, tesserato in qualità di dirigente e delegato della società
reclamante, ha affermato che la firma apposta sul reclamo presentato al Giudice di prima istanza, è
quella di Ferrara Giuseppe e che Ferrara Luigi non è conosciuto e non è nei quadri della società.
Dopo tale chiarimento ed avendo la società anche provato che tutti gli adempimenti sono stati
adottati dalla società reclamante; P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Real Nocera Superiore, di trasmettere il fascicolo
d’ufficio al Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania, per la decisione di prima istanza
in ordine al reclamo in epigrafe; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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