COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 104. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL NOCERA SUPERIORE – GARA MASSA LUBRENSE CALCIO / REAL NOCERA SUPERIORE DEL 16.02.2013 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 104. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL NOCERA SUPERIORE – GARA MASSA LUBRENSE CALCIO / REAL NOCERA SUPERIORE DEL 16.02.2013 – ECCELLENZA La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. La società reclamante ha presentato reclamo avverso la delibera adottata dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 85 del 28 febbraio 2013, pag. 1809. Il Giudice Sportivo di prime cure ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato, in quanto sottoscritto da persona non legittimata, perché non censita nell’organico della società reclamante (Luigi Ferrara). Inoltre, la stessa società non ha provveduto a dimostrare l’avvenuta comunicazione di presentazione del reclamo alla società controparte. Con il reclamo in seconda istanza, la società chiarisce che la firma apposta al ricorso in prima istanza è quella di Ferrara Giuseppe, vice presidente, regolarmente censito, e non quella di Ferrara Luigi, persona sconosciuta. Deve, altresì, precisarsi che la sottoscrizione, da parte del vice presidente, è da ritenere legittima, in costanza di inibizione a carico del presidente, Ferrara Giovanni. Nell’udienza dell’8 aprile scorso il sig. Ferraro Antonio, tesserato in qualità di dirigente e delegato della società reclamante, ha affermato che la firma apposta sul reclamo presentato al Giudice di prima istanza, è quella di Ferrara Giuseppe e che Ferrara Luigi non è conosciuto e non è nei quadri della società. Dopo tale chiarimento ed avendo la società anche provato che tutti gli adempimenti sono stati adottati dalla società reclamante; P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Real Nocera Superiore, di trasmettere il fascicolo d’ufficio al Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania, per la decisione di prima istanza in ordine al reclamo in epigrafe; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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