COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 105. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS PORTICI 1906 – GARA VIS PORTICI 1906 I ANACAPRI DEL 16.03.2013 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
105. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS PORTICI 1906 – GARA VIS PORTICI 1906 I ANACAPRI
DEL 16.03.2013 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione.
Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 91 del 21 marzo 2013,
pag. 2022, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore Pelliccio Nunzio, la
sanzione della squalifica per sei giornate di gara. Con tempestivo ricorso, la società Vis Portici 1906
ha proposto reclamo avverso la citata decisione. Sotto il profilo della quantificazione della sanzione
a carico del nominato calciatore, questa C.D.T. ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice di prime
cure sia sproporzionata rispetto alla gravità del fatto commesso. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento parziale del reclamo proposto dalla società Vis Portici 1906, di ridurre a
quattro giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Pelliccio Nunzio;
nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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