COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 106. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO EBOLITANA 1925 – GARA PORTOFINO CLUB / EBOLITANA 1925 DEL 17.02.2013 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 106. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO EBOLITANA 1925 – GARA PORTOFINO CLUB / EBOLITANA 1925 DEL 17.02.2013 – 1^ CAT. La C.D.T., preso atto della sua delibera, a stralcio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 96 del 5.04.2013, pag. 2124, osserva: il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della società reclamante (oltre alla squalifica, per quattro giornate di gara, a carico dei calciatori Capo Cosimo, Di Benedetto Pierdonato ed Oliva Vincenzo, in relazione alle quali questa C.D.T. si è pronunciata, con la richiamata delibera, a stralcio), le seguenti sanzioni: la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3 (inflitta anche alla società antagonista, Portofino Club); l’ammenda di euro 300,00 (ad entrambe le società in gara). Deve sottolinearsi che il direttore di gara, all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., ha ribadito che “a suo giudizio, vi è stata una vera e propria rissa” e che egli “era riuscito ad identificare solo alcuni giocatori”. Ha precisato, altresì, anche alla presa d’atto della documentazione depositata dalla società reclamante, nel corso della sua audizione presso questa C.D.T., che era “avvenuta una vera e propria rissa”. Nel referto, l’arbitro aveva scritto: “al 20’ del primo tempo… si scatenava una rissa generale, a cui prendevano parte tutti i giocatori di entrambe le società, comprese le panchine, dirigenti, allenatori e massaggiatori”. Quanto alla cennata documentazione, depositata dalla reclamante, dal primo atto di essa, testualmente, risulta che: a) “a seguito di un contrasto di gioco, il portiere del Portofino è rovinato al suolo in malo modo, rimanendo a terra dolorante; nella circostanza si è verificata una contestazione tra i giocatori… in quel frangente, uno dei dirigenti della compagine locale… in modo repentino ed improvviso, partendo dalla panchina del centro campo, è corso verso i giocatori, colpendo con uno schiaffo un calciatore avversario…”; b) “tale gesto ha innescato l’immediata reazione degli altri componenti della panchina ebolitana e poi di quella locale, che hanno tentato di addivenire ad un contatto fisico con gli altri calciatori… una serie di spintonamenti anche tra giocatori stessi… l’immediato intervento del personale preposto al servizio di Ordine Pubblico…; c) “nella circostanza il direttore di gara, visto il degenerarsi degli eventi, ha sospeso definitivamente l’incontro. Conseguentemente a quanto sopra, onde evitare ulteriori turbative dell’O.P., che poteva coinvolgere anche le tifoserie”. Da altro documento, anch’esso depositato dalla società reclamante all’atto della sua audizione, si rileva, oltre ad una descrizione sostanzialmente analoga a quella dell’altro atto, che, “in conseguenza di questo gesto” (“schiaffo” ad “un giocatore dell’Ebolitana”, da “una persona, con un giubbino nero”, successivamente identificata dalle forze dell’ordine), “iniziava un parapiglia generale tra i calciatori, continuato anche dopo la sospensione della partita”. Peraltro, in un terzo documento, depositato dalla società reclamante all’atto della sua audizione presso questa C.D.T., si rileva che, subito dopo il “pugno alla nuca”, subito da uno dei calciatori della società Ebolitana, ad opera di un dirigente della società Portofino, “l’episodio ha scatenato la reazione da parte degli altri compagni” (dell’Ebolitana) e che “conseguentemente vi sono stati dei momenti di tensione, con degli spintonamenti; quasi subito sono intervenute le forze dell’ordine presenti in campo, che hanno provveduto ad allontanare…”. La ricostruzione della vicenda, anche attraverso la documentazione depositata dalla reclamante, conduce, dunque, alla conclusione che, nella circostanza, si sia verificata una rissa generale. L’unica differenza, tra il rapporto arbitrale e la sua audizione presso questa C.D.T., e, dall’altro lato, la documentazione più volte richiamata, si configura in un episodio non riportato dall’arbitro, in quanto da lui non visto, come si desume, sia pure indirettamente (“mi sono allontanato di alcuni metri”), anche dalla descrizione scritta dello stesso calciatore interessato: ovvero, l’aggressione, da parte del dirigente accompagnatore ufficiale della società Portofino, ai danni di un calciatore della società Ebolitana. È il caso di sottolineare, in argomento, che, come da costante, coerente, mai modificata giurisprudenza della giustizia sportiva nell’ambito della F.I.G.C., la fattispecie della “rissa” non può fare riferimento esclusivo a chi ad essa dia inizio, o la provochi, essendo comunque dovere di tutti i tesserati osservare un comportamento corretto e non violento. D’altro canto, deve ribadirsi che la stessa documentazione prodotta dalla società reclamante non si appalesa assolutamente idonea a confutare la valutazione arbitrale, in ordine alla “rissa”: anzi, la citata documentazione avvalora e conferma le dichiarazioni arbitrali, che, come ben noto, configurano fonte privilegiata di prova e che possono essere confutate solo da probante, incontestabile documentazione, ma di segno opposto. Sulla base di quanto innanzi precisato, questa C.D.T. giudica: 1. che la decisione del G.S.T. di infliggere gara persa ad entrambe le società in gara debba essere confermata; 2. che, indubbiamente, debbano essere distinte, sulla base della documentazione, depositata a questa C.D.T. e della quale, ovviamente, il G.S.T. non aveva conoscenza, le responsabilità delle due società in gara, determinandosi la logica riduzione ad euro 150,00 della sanzione pecuniaria a carico della società Ebolitana, in ragione del grave episodio, di responsabilità della società Portofino, con l’aggravante che sia stato ad opera del dirigente accompagnatore; 3. di sanzionare, con l’inibizione fino al 31.10.2013, il dirigente accompagnatore della società Portofino, sig. Guariglia Carmine; 4. di disporre la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Procura federale, per le sue eventuali determinazioni. P.Q.M. DELIBERA di confermare la decisione del G.S.T. di infliggere gara persa ad entrambe le società in gara; di ridurre ad euro 150,00 la sanzione pecuniaria a carico della società Ebolitana; di sanzionare, con l’inibizione fino al 31.10.2013, il dirigente accompagnatore della società Portofino, sig. Guariglia Carmine; di disporre la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Procura federale, per le sue eventuali determinazioni; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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