COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 106. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO EBOLITANA 1925 – GARA PORTOFINO CLUB / EBOLITANA 1925 DEL 17.02.2013 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
106. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO EBOLITANA 1925 – GARA PORTOFINO CLUB /
EBOLITANA 1925 DEL 17.02.2013 – 1^ CAT.
La C.D.T., preso atto della sua delibera, a stralcio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R.
Campania, n. 96 del 5.04.2013, pag. 2124, osserva: il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a
carico della società reclamante (oltre alla squalifica, per quattro giornate di gara, a carico dei
calciatori Capo Cosimo, Di Benedetto Pierdonato ed Oliva Vincenzo, in relazione alle quali questa
C.D.T. si è pronunciata, con la richiamata delibera, a stralcio), le seguenti sanzioni: la punizione
sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3 (inflitta anche alla società antagonista,
Portofino Club); l’ammenda di euro 300,00 (ad entrambe le società in gara). Deve sottolinearsi che il
direttore di gara, all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., ha ribadito che “a suo giudizio, vi è
stata una vera e propria rissa” e che egli “era riuscito ad identificare solo alcuni giocatori”. Ha
precisato, altresì, anche alla presa d’atto della documentazione depositata dalla società reclamante,
nel corso della sua audizione presso questa C.D.T., che era “avvenuta una vera e propria rissa”. Nel
referto, l’arbitro aveva scritto: “al 20’ del primo tempo… si scatenava una rissa generale, a cui
prendevano parte tutti i giocatori di entrambe le società, comprese le panchine, dirigenti, allenatori e
massaggiatori”. Quanto alla cennata documentazione, depositata dalla reclamante, dal primo atto di
essa, testualmente, risulta che: a) “a seguito di un contrasto di gioco, il portiere del Portofino è
rovinato al suolo in malo modo, rimanendo a terra dolorante; nella circostanza si è verificata una
contestazione tra i giocatori… in quel frangente, uno dei dirigenti della compagine locale… in modo
repentino ed improvviso, partendo dalla panchina del centro campo, è corso verso i giocatori,
colpendo con uno schiaffo un calciatore avversario…”; b) “tale gesto ha innescato l’immediata
reazione degli altri componenti della panchina ebolitana e poi di quella locale, che hanno tentato di
addivenire ad un contatto fisico con gli altri calciatori… una serie di spintonamenti anche tra
giocatori stessi… l’immediato intervento del personale preposto al servizio di Ordine Pubblico…; c)
“nella circostanza il direttore di gara, visto il degenerarsi degli eventi, ha sospeso definitivamente
l’incontro. Conseguentemente a quanto sopra, onde evitare ulteriori turbative dell’O.P., che poteva
coinvolgere anche le tifoserie”. Da altro documento, anch’esso depositato dalla società reclamante
all’atto della sua audizione, si rileva, oltre ad una descrizione sostanzialmente analoga a quella
dell’altro atto, che, “in conseguenza di questo gesto” (“schiaffo” ad “un giocatore dell’Ebolitana”, da
“una persona, con un giubbino nero”, successivamente identificata dalle forze dell’ordine), “iniziava
un parapiglia generale tra i calciatori, continuato anche dopo la sospensione della partita”. Peraltro,
in un terzo documento, depositato dalla società reclamante all’atto della sua audizione presso
questa C.D.T., si rileva che, subito dopo il “pugno alla nuca”, subito da uno dei calciatori della
società Ebolitana, ad opera di un dirigente della società Portofino, “l’episodio ha scatenato la
reazione da parte degli altri compagni” (dell’Ebolitana) e che “conseguentemente vi sono stati dei
momenti di tensione, con degli spintonamenti; quasi subito sono intervenute le forze dell’ordine
presenti in campo, che hanno provveduto ad allontanare…”. La ricostruzione della vicenda, anche
attraverso la documentazione depositata dalla reclamante, conduce, dunque, alla conclusione che,
nella circostanza, si sia verificata una rissa generale. L’unica differenza, tra il rapporto arbitrale e la
sua audizione presso questa C.D.T., e, dall’altro lato, la documentazione più volte richiamata, si
configura in un episodio non riportato dall’arbitro, in quanto da lui non visto, come si desume, sia
pure indirettamente (“mi sono allontanato di alcuni metri”), anche dalla descrizione scritta dello
stesso calciatore interessato: ovvero, l’aggressione, da parte del dirigente accompagnatore ufficiale
della società Portofino, ai danni di un calciatore della società Ebolitana. È il caso di sottolineare, in
argomento, che, come da costante, coerente, mai modificata giurisprudenza della giustizia sportiva
nell’ambito della F.I.G.C., la fattispecie della “rissa” non può fare riferimento esclusivo a chi ad essa
dia inizio, o la provochi, essendo comunque dovere di tutti i tesserati osservare un comportamento
corretto e non violento. D’altro canto, deve ribadirsi che la stessa documentazione prodotta dalla
società reclamante non si appalesa assolutamente idonea a confutare la valutazione arbitrale, in
ordine alla “rissa”: anzi, la citata documentazione avvalora e conferma le dichiarazioni arbitrali, che,
come ben noto, configurano fonte privilegiata di prova e che possono essere confutate solo da
probante, incontestabile documentazione, ma di segno opposto. Sulla base di quanto innanzi
precisato, questa C.D.T. giudica: 1. che la decisione del G.S.T. di infliggere gara persa ad entrambe
le società in gara debba essere confermata; 2. che, indubbiamente, debbano essere distinte, sulla
base della documentazione, depositata a questa C.D.T. e della quale, ovviamente, il G.S.T. non
aveva conoscenza, le responsabilità delle due società in gara, determinandosi la logica riduzione ad
euro 150,00 della sanzione pecuniaria a carico della società Ebolitana, in ragione del grave
episodio, di responsabilità della società Portofino, con l’aggravante che sia stato ad opera del
dirigente accompagnatore; 3. di sanzionare, con l’inibizione fino al 31.10.2013, il dirigente
accompagnatore della società Portofino, sig. Guariglia Carmine; 4. di disporre la trasmissione del
fascicolo d’ufficio alla Procura federale, per le sue eventuali determinazioni. P.Q.M.
DELIBERA
di confermare la decisione del G.S.T. di infliggere gara persa ad entrambe le società in gara;
di ridurre ad euro 150,00 la sanzione pecuniaria a carico della società Ebolitana; di
sanzionare, con l’inibizione fino al 31.10.2013, il dirigente accompagnatore della società
Portofino, sig. Guariglia Carmine; di disporre la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla
Procura federale, per le sue eventuali determinazioni; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.
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