COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 108. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO E206 GRAVIT WALTER LANDI – GARA E206 GRAVIT WALTER LANDI I ARTEMISIUM DEL 16.03.2013 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 108. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO E206 GRAVIT WALTER LANDI – GARA E206 GRAVIT WALTER LANDI I ARTEMISIUM DEL 16.03.2013 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la reclamante proponeva ricorso avverso il provvedimento del Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 91 del 21.03.2013, con il quale si poneva, a carico del calciatore Spagnuolo Rocco, la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara. Questo Collegio osserva: per l’infrazione commessa dal nominato calciatore, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, art. 19, la squalifica comminata dal Giudice di prime cure, appare congrua ed equa. Deve aggiungersi che la reclamante non ha prodotto elementi probanti, idonei alla confutazione di quanto specificato nel rapporto ufficiale di gara. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società E206 Gravit Walter Landi.
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