COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 108. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO E206 GRAVIT WALTER LANDI – GARA E206 GRAVIT WALTER LANDI I ARTEMISIUM DEL 16.03.2013 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
108. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO E206 GRAVIT WALTER LANDI – GARA E206 GRAVIT
WALTER LANDI I ARTEMISIUM DEL 16.03.2013 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero,
la reclamante proponeva ricorso avverso il provvedimento del Comunicato Ufficiale del C.R.
Campania n. 91 del 21.03.2013, con il quale si poneva, a carico del calciatore Spagnuolo Rocco, la
sanzione della squalifica per quattro giornate di gara. Questo Collegio osserva: per l’infrazione
commessa dal nominato calciatore, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, art. 19, la squalifica
comminata dal Giudice di prime cure, appare congrua ed equa. Deve aggiungersi che la reclamante
non ha prodotto elementi probanti, idonei alla confutazione di quanto specificato nel rapporto
ufficiale di gara. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della
società E206 Gravit Walter Landi.
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