COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 110. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DELLO IOIO GIUSEPPE – GARA COSTA D’AMALFI C5 / FUTSAL NUCERIA FEMMINILE DEL 3.03.2013 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE C1
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
110. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DELLO IOIO GIUSEPPE – GARA COSTA D’AMALFI C5 /
FUTSAL NUCERIA FEMMINILE DEL 3.03.2013 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE C1
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentito il reclamante che aveva presentato rituale richiesta di
audizione; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Il reclamante si è
opposto alla sanzione della squalifica, a proprio carico, fino al 3.07.2013, adottata dal Giudice
Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 87 del 7 marzo
2013, pag. 1917. Invero, il reclamante nega di aver tentato di aggredire la calciatrice della società
avversaria, ammettendo però di aver alzato la voce nel rivolgersi alla stessa; aggiunge che era ad 8-
10 metri di distanza dalla calciatrice e che è stato soltanto invitato a calmarsi e di non essere stato
trattenuto. Aggiunge ancora di non aver rivolto alcuna parola all’arbitro, se non per ritirare la camicia
di gara. Rispetto a queste ultime affermazioni, la Commissione rileva che il direttore di gara riporta
che il sig. Dello Ioio si è rivolto verso di lui chiedendogli se era contento di quanto provocato:
effettivamente, quindi, non si rinvengono minacce, essendosi in presenza, piuttosto, di un
comportamento irriguardoso. Anche per quanto riguarda il suo “tentativo di aggressione”, questa
Commissione rileva che la descrizione, di cui al referto arbitrale, non determina certezza sull’intento
effettivamente aggressivo del sig. Dello Ioio Giuseppe. Non si ritiene sussistano dubbi, viceversa,
sull’atteggiamento offensivo e tutt’altro che urbano e comunque antisportivo, assunto dallo stesso.
P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. Dello Ioio Giuseppe, di ridurre al
31.05.2013 la sanzione della squalifica a suo carico; dispone la restituzione della tassa
reclamo, versata, in misura ridotta di euro 65.00, dal reclamante.
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