COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 94 RECLAMO PROPOSTO DA CASTELLARANO F.C. Avverso squalifica per 3 giornate calc. MONTORSI ENRICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 del 20.3.2013 gara LENTIGIONE – CASTELLARANO del 13.3.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 94 RECLAMO PROPOSTO DA CASTELLARANO F.C. Avverso squalifica per 3 giornate calc. MONTORSI ENRICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 del 20.3.2013 gara LENTIGIONE – CASTELLARANO del 13.3.2013 Il CASTELLARANO F.C. ricorre avverso il sopra indicato provvedimento in quanto, a suo parere, il comportamento del giocatore si è manifestato in una sola espressione verbale, nei concitati istanti dell’immediato fine partita. “A tal proposito precisiamo che il direttore di gara ha assunto il provvedimento disciplinare quando entrambi si trovavano ancora sul terreno di gioco, mostrando il cartellino rosso di espulsione, pertanto ci sembra che (come previsto dalla regola 12 del regolamento) la squalifica fosse da intendersi automatica per la prima giornata, già scontata in occasione della partita Colorno-Castellarano del 17.3.2013. “. Chiede una riduzione della sanzione “considerandola inoltre come espulsione diretta dal campo e non come provvedimento assunto a fine gara. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - premesso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato, come già segnalato sul rapporto di gara, che, finita la partita, mentre stava avviandosi verso lo spogliatoio, il calc. MONTORSI gli indirizzava una frase offensiva; - ritenuto corretto, da parte del primo giudice, l’inserimento del giocatore MONTORSI fra i calciatori “non espulsi dal campo”, secondo il dettato dell’art. 45, comma 2, del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. MONTORSI ENRICO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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