COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 04.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 95 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. MELDOLA Avverso squalifica per 3 giornate calc. BISERNI ROBERTO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 del 20.3.2013 gara BORGHI – MELDOLA del 17.3.2013
7. ERRATA CORRIGE
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 04.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
95 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. MELDOLA
Avverso squalifica per 3 giornate calc. BISERNI ROBERTO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 del 20.3.2013
gara BORGHI – MELDOLA del 17.3.2013
L’A.S.D. MELDOLA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc.
BISERNI “veniva espulso per doppia ammonizione dall’arbitro, che attribuiva allo stesso una frase percepita come
ingiuriosa, non proferita dal suddetto calciatore, bensì da altro tesserato dell’A.S.D. Meldola, il quale comunicava
prontamente al direttore di gara l’assunzione della propria responsabilità” , ma l’arbitro rimaneva sulla propria posizione.
Suggerendo che vengano ascoltati i giocatori dell’A.S.D. Borghi, chiede l’annullamento del provvedimento, con riduzione
della squalifica, previa acquisizione del referto di gara e contestuale confronto con lo stesso.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha
precisato di non avere dubbi sulla identificazione della persona, calc. BISERNI ROBERTO, che nel lasciare il terreno di
gioco a seguito della espulsione per doppia ammonizione, gli aveva indirizzato epiteti offensivi;
- dato atto che l’art. 35, comma 1, punto 1.1 stabilisce che “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del
quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello
svolgimento delle gare”,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. BISERNI ROBERTO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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