COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 10.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 97 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. ZE ZE MBIANA ARSENE CYRILLE, MBIAFA BEUNKEU CYRILLE HERVE e NONGA NLEND CEVERIN PARFAIT, tesserati A.S.D. Lagaro Calcio, ARMENTI RUGGERI FAUSTO, GARDINI ORLANDO e BENASSI STEFANO, dirigenti A.S.D. Lagaro Calcio e A.S.D. LAGARO CALCIO – camp. III^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 10.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 97 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. ZE ZE MBIANA ARSENE CYRILLE, MBIAFA BEUNKEU CYRILLE HERVE e NONGA NLEND CEVERIN PARFAIT, tesserati A.S.D. Lagaro Calcio, ARMENTI RUGGERI FAUSTO, GARDINI ORLANDO e BENASSI STEFANO, dirigenti A.S.D. Lagaro Calcio e A.S.D. LAGARO CALCIO – camp. III^ categoria Con note 12.2.2013 n. 4755/437 e 4.3.2013 n. 5299/437, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. ZE ZE MBIAMA ARSENE CYRILLE della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, per avere disputato le gare 1) Castel d’Aiano – Lagaro del 16.9.2012, 2) Lagaro – Vado del 23.9.2012, 3) Lagaro – Grizzana del 30.9.2012, 4) Bo.Ca. Calcio – Lagaro del 7.10.2012, 5) Lagaro - Castiglione del 14.10.2012, tutte valevoli per il Campionato di III^ categoria Girone A, senza averne titolo perché non ancora tesserato per l’A.S.D. Lagaro Calcio, poiché tesserato solo dalla data del 25.10.2012; - il sig. MBIAFA BEUNKEU CYRILLE HERVE della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, per avere disputato la gara Castel d’Aiano – Lagaro del 16.9.2012 valevole per il Campionato di III^ categoria Girone A, senza averne titolo perché non ancora tesserato per l’A.S.D. Lagaro Calcio, poiché tesserato solo dalla data del 18.9.2012; - il sig. NONGA NLEND CEVERIN PARFAIT della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, per avere disputato la gara Lagaro – Castiglione Calcio del 14.10.2012 valevole per il Campionato di III^ categoria Girone A, senza averne titolo perché non ancora tesserato per l’A.S.D. Lagaro Calcio, poiché tesserato solo dalla data del 15.10.2012; - il sig. ARMENTI RUGGERI FAUSTO nella sua qualità di Dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Lagaro Calcio, in occasione delle gare disputate dall’A.S.D. Lagaro Calcio contro la Pol. Vado, il Grizzana ed il BO.CA. Calcio, disputate in data 23.9.2012, 30.9.2012 e 7.10.2012, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver visionato e comunque sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza nel rispetto delle vigenti norme, malgrado alcuni tra i calciatori non fossero regolarmente tesserati e, per ciò, non ne avessero titolo; - - il sig. GARDINI ORLANDO nella sua qualità di Dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Lagaro Calcio, in occasione delle gare disputate dall’A.S.D. Lagaro Calcio contro il Castel d’Aiano ed il Castiglione Calcio, disputate in data 16.9.2012 e 14.10.2012, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver visionato e comunque sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza nel rispetto delle vigenti norme, malgrado alcuni tra i calciatori non fossero regolarmente tesserati e, per ciò, non ne avessero titolo; - il sig. BENASSI STEFANO nella sua qualità di Dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Lagaro Calcio, in occasione della gara disputate dall’A.S.D. Lagaro Calcio contro il Rioveggio disputata in data 21.10.2012, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver visionato e comunque sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza nel rispetto delle vigenti norme, malgrado uno tra i calciatori non fosse regolarmente tesserati e, per ciò, non ne avesse titolo; - la società A.S.D. LAGARO CALCIO 201, per avere beneficiato della partecipazione di più calciatori non aventi titolo in occasione delle gare, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserato ovvero dei soggetti qualificatisi come tali e che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Preliminarmente il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANNI, informa di essersi accordato per l’applicazione dell’istituto del patteggiamento, ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. con : calc. ZE ZE MBIANA per 4 giornate di squalifica, in luogo di 5 giornate come sanzione base, sig. ARMENTI RUGGERI per 40 giorni di inibizione, in luogo di 60 giorni come sanzione base, sig. GARDINI per 2 mesi di inibizione, in luogo di 3 mesi come sanzione base, sig. BENASSI per 20 giorni di inibizione, in luogo di 30 giorni come sanzione base, A.S.D. LAGARO CALCIO 4 punti di penalizzazione, in luogo di 5 punti come sanzione base,nonché ammenda di € 300, in luogo di € 500 come sanzione base. Di poi chiede che debbiasi affermare la responsabilità dei calc. BIAFA MEUNKEU e NONGA con la squalifica per 1 giornata . La Commissione, - letto il deferimento; - sentito il Rappresentante della Procura Federale; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni per il calc. ZE ZE MBIANA, per i sigg. ARMENTI RUGGERI, GARDINI e BENASSI nonché per l’A.S.D. LAGARO CALCIO, con ordinanza per gli stessi non impugnabile, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.; - valutato che la condotta posta in essere dai calc. BIAFA MEUNKEU e NONGA integri la violazione come sopra agli stessi attribuita; - visti gli art. 18, 19 e 23 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : al calc. ZE ZE MBIANA ARSENE CYRILLE la squalifica per 4 giornate di gara, ai calc. MBIAFA BEUNKEU CYRILLE HERVE e NONGA NLEND CEVERIN PARFAIT la squalifica per 1 giornata di gare, al sig. ARMENTI RUGGERI FAUSTO la inibizione per giorni 40, al sig. GARDINI ORLANDO la inibizione per mesi 2, al sig. BENASSI STEFANO la inibizione per giorni 20, all’A.S.D. LAGARO CALCIO la penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, nonché l’ammenda di € 300. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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