COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 10.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Interp.Giov.mi 102 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL SAMMAURESE Avverso inibizione 19.5.2013 dir.acc.uff. MARCONI FERDINANDO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 38 del 27.3.2013 gara AZZURRA – REAL SAMMAURESE del 24.3.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 10.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Interp.Giov.mi
102 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL SAMMAURESE
Avverso inibizione 19.5.2013 dir.acc.uff. MARCONI FERDINANDO
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 38 del 27.3.2013
gara AZZURRA – REAL SAMMAURESE del 24.3.2013
L’A.S.D. REAL SAMMAURESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il
dir. MARCONI “ha garantito di aver avuto un battibecco con il loro allenatore, senza coinvolgere l’arbitro. Il direttore di gara
li ha giustamente allontanati dal rettangolo di gioco, ma entrambi i tesserati, anche dopo l’espulsione, non hanno rivolto
nessuna parola offensiva contro la sua persona”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che dalla lettura del dettagliato referto di gara si rileva che il dir. MARCONI veniva
allontanato dal campo per proteste nei confronti dell’arbitro e per aver rivolto offese nei confronti dell’allenatore avversario
con il quale veniva ad un acceso diverbio,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 19.5.2013 del dir.acc.uff. MARCONI
FERDINANDO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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