COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 17.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 104 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PASSERINI ANGELO, tesserato A.S.D. A.C. Cerredolese, sig. PAGLIA MAURO, dirigente A.S.D. A.C. Cerredolese e A.S.D. A.C. CERREDOLESE – camp. I^ cat.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 17.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
104 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE
A carico calc. PASSERINI ANGELO, tesserato A.S.D. A.C. Cerredolese, sig. PAGLIA MAURO, dirigente A.S.D.
A.C. Cerredolese e A.S.D. A.C. CERREDOLESE – camp. I^ cat.
Con nota 27.2.2013 n. 5198/578, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano :
- il sig. PASSERINI ANGELO della violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per violazione dei principi di
lealtà, probità e correttezza sportiva, per essere stato schierato fra i giocatori a disposizione dell’allenatore nella gara CERREDOLESE
– REAL VAL BAGANZA del 7.10.2012 – valida nella corrente stagione sportiva per il Campionato di I^ categoria-Girone B- nelle file
della società A.S.D. A.C. Cerredolese senza averne titolo in quanto al momento non tesserato per la società anzidetta;
- il sig. PAGLIA MAURO nella sua qualità di Dirigente dell’A.S.D. A.C. Cerredolese, per violazione di cui agli artt. 1, comma
1, e 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito che il calc. Passerini
Angelo fosse schierato quale calciatore a disposizione dell’allenatore nella gara Cerredolese – Real Val Baganza del 7.10.2012-valida
nella corrente stagione sportiva per il campionato di I^ categoria-Girone B- nelle file dell’A.S.D. A.C. Cerredolese , sottoscrivendo la
relativa distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la
responsabilità della società di appartenenza nel rispetto delle vigenti norme, malgrado il calciatore suddetto non ne avesse titolo in
quanto, al momento dei fatti, non ancora tesserato per la società A.S.D. A.C. Cerredolese;
- la società A.S.D. A.C. CERREDOLESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per le
condotte riconducibili a carico del proprio tesserato e/o delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse
della società, così come previsto dall’art. 1, comma 5, del C.G.S..
Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti.
Preliminarmente il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, informa di essersi accordato per
l’applicazione dell’istituto del patteggiamento, ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. con il rappresentante dell’A.S.D. A.C. CERREDOLESE
per l’ammenda di € 250 in luogo di € 400 come sanzione base. Di poi, chiede che debbiasi affermare la responsabilità del calc.
PASSERINI con la squalifica per 1 giornata di gara e del sig. PAGLIA MAURO con la inibizione per mesi 1.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentito il Rappresentante della Procura Federale;
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutata congrua la sanzione per l’A.S.D. A.C. CERREDOLESE, con
ordinanza per la stessa non impugnabile, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.;
- valutato che la condotta posta in essere dal calc. PASSERINI e dal sig. PAGLIA integri la violazione come sopra
agli stessi attribuita;
- visti gli art. 18, 19 e 23 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. PASSERINI ANGELO la squalifica per 1 giornata di gare, al sig. PAGLIA MAURO la
inibizione per mesi 1 ed all’A.S.D. A.C. CERREDOLESE l’ammenda di € 250.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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