COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 17.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 105 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. BOCCARDO LORIS, Segretario Amm.vo A.D. P.V.M. Solo Cose Buone, sig. TANTARDINI PAOLO, Presidente A.D. P.V.M. Solo Cose Buone e A.D. P.V.M. SOLO COSE BUONE – camp. III^ cat.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 17.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
105 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
A carico sig. BOCCARDO LORIS, Segretario Amm.vo A.D. P.V.M. Solo Cose Buone, sig. TANTARDINI
PAOLO, Presidente A.D. P.V.M. Solo Cose Buone e A.D. P.V.M. SOLO COSE BUONE – camp. III^ cat.
Con nota 5.3.2013 n. 5336/125, il Vice Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano :
- il sig. BOCCARDO LORIS, segretario amministrativo dell’A.D. P.V.M. Solo Cose Buone della violazione dei doveri di lealtà
e correttezza sportiva di cui all’art. 1, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione all’art. 107 delle N.O.I.F., per aver sottoscritto, per conto
del Presidente della società, quale legale rappresentante pro tempore, la lista di svincolo di calciatori inviata al Comitato Regionale;
- il sig. TANTARDINI PAOLO, Presidente dell’A.D. P.V.M. Solo Cose Buone, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza
sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in quanto con il suo atteggiamento omissivo di mancato controllo, non ha tenuto un
comportamento consono alla sua carica, determinando così un illecito amministrativo da parte di un suo collaboratore;
- l’A.D. P.V.M. SOLO COSE BUONE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in
relazione alla condotta antiregolamentare da ascriversi al suo Presidente ed al segretario amministrativo.
Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti.
Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati,
conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite in ordine agli addebiti ascritti, con
la inibizione per mesi 6 dei sigg. BOCCARDO LORIS e TANTARDINI PAOLO e l’ammenda di € 1.500 a carico dell’A.D. P.V.M. SOLO
COSE BUONE.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentito il rappresentante della Procura Federale;
- ritenuto che la condotta posta in essere dai sigg. BOCCARDO LORIS e TANTARDINI PAOLO integri le
violazioni come sopra loro attribuite - seppure con responsabilità molto diverse in quanto il presente deferimento trae origine da una
segnalazione fatta alla Procura Federale dallo stesso sig. TANTARDINI in cui denunciava di non avere sottoscritto la lista di svincolo
calciatori trasmessa al C.R.E.R. e che, quindi, la firma ivi apposta era apocrifa - con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva
per l’A.D. P.V.M. SOLO COSE BUONE;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al sig. BOCCARDO LORIS la inibizione per mesi 6, al sig. TANTARDINI PAOLO la inibizione
per mesi 1 ed all’A.D. P.V.M. SOLO COSE BUONE l’ammenda di € 500.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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