COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 17.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 106 RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. GUBERTI CLAUDIO Avverso inibizione al 21.6.2013 delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 38 del 21.3.2013 gara S.PANCRAZIO – STELLA ROSSA del 17.3.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 17.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 106 RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. GUBERTI CLAUDIO Avverso inibizione al 21.6.2013 delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 38 del 21.3.2013 gara S.PANCRAZIO – STELLA ROSSA del 17.3.2013 Il sig. GUBERTI, che è stato anche sentito personalmente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento escludendo di essersi comportato come descritto sul comunicato, ammettendo, comunque, di avere sbagliato “a protestare in modo così plateale, che non è nelle mie corde avere atteggiamenti come quelli che mi sono stati imputati e questa cosa mi reca molto disagio”. Chiede “un confronto diretto con chi di dovere per fare chiarezza sulle circostanze cui si fa riferimento”. La Commissione, - premesso che l’art. 34, comma 5 non consente il contraddittorio tra gli arbitri e le parti interessate; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il sig. GUBERTI, allontanato per essere entrato sul terreno di gioco ed avergli rivolto una frase offensiva, dopo la notifica del provvedimento gli si avvicinava, benché trattenuto da alcuni calciatori, reiterando le esternazioni allontanandosi, poi, molto lentamente; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal sig. GUBERTI, possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 21.5.2013 la inibizione del sig. GUBERTI CLAUDIO. Dispone per l restituzione della tassa versata in € 65.
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