COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 112 del 02.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della U.P. REANESE (Campionato Promozione) avverso la squalifica per due gare al proprio tesserato Stefano VUANELLO (in c.u. n° 108 del 21.03.2013).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 112 del 02.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della U.P. REANESE (Campionato Promozione) avverso la squalifica per due gare al proprio tesserato Stefano VUANELLO (in c.u. n° 108 del 21.03.2013). Con tempestivo reclamo, la UNIONE POLISPORTIVA REANESE impugnava la decisione assunta dal G.S.T. di squalifica per “due giornate di gara”. L’art. 45/3 CGS dispone che “non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni”. Questo reclamo ne risulta manifestamente inammissibile: non servirebbe altra motivazione. Peraltro, la CDT non può esimersi dall’emettere una nota di biasimo per la mala fede con cui la U.P. REANESE si è approcciata in questo caso alle Istituzioni federali. Infatti, la motivazione del reclamo non guarda alla sostanza degli accadimenti (come potrebbe essere per esempio “c’è stato un errore materiale a referto perché non è vero che il calciatore sia stato espulso: egli ha giocato tutti i 90 minuti”); al contrario, la motivazione si focalizza subdolamente sulla mera apparenza: “nel referto di fine partita redatto e firmato dal direttore di gara_ dai dirigenti delle due squadre _ si evince che il sopracitato giocatore Vuanello Stefano è stato solamente ammonito e non espulso”. Il reclamo inoltre è frutto di una inappropriata lettura, da parte della U.P. REANESE, sia degli atti di gara che delle carte federali, perché a referto, atto ufficiale, emerge dettagliatamente che il calciatore si è espresso nei confronti del direttore di gara con una serie di insulti, esplicitamente descritti, che sono stati sanzionati sul campo con l’espulsione al 6° del secondo tempo di gioco. Se fosse stato solo ammonito, come sostiene in mala fede la reclamante, avrebbe continuato a giocare, ma non è stato così perché il calciatore, stando sempre alla refertazione arbitrale, si è prontamente allontanato dal campo di giuoco. La reclamante strumentalmente confonde il rapportino AIA destinato alle società, con cui l’arbitro a fine gara richiama l’attenzione sui fatti cruciali che hanno caratterizzato l’incontro, con il referto di gara, destinato alla Federazione, sulla base del quale la Federazione prende atto dell’esito della gara e il Giudice Sportivo assume le decisioni disciplinari. Ebbene, il rapportino (c’è scritto nella stampigliatura in basso a sinistra) è documento NON ufficiale. Volendo per completezza entrare nel merito, anche se non fosse inammissibile, il reclamo della U.P. REANESE sarebbe comunque totalmente infondato perché a fronte della minuziosa ricostruzione dell’arbitro a referto, la quantificazione della sanzione disposta dal GST è la “minima” possibile, a norma dell’art. 19/4 a) CGS. P.Q.M. La C.D.T. – FVG così dispone: dichiara inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa relativa.
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