COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 112 del 02.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. CULTRERA Davide, all’epoca dei fatti presidente della A.S.D. I BRASILIANO, nonché della A.S.D. I BRASILIANO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 112 del 02.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. CULTRERA Davide, all’epoca dei fatti presidente della A.S.D. I BRASILIANO, nonché della A.S.D. I BRASILIANO. Il deferimento: Con raccomandata dd. 28.06.2012, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il sig. CULTRERA Davide, all’epoca Presidente della ASD I BRASILIANO e la stessa società A.S.D. I BRASILIANO per rispondere il primo della violazione dell’art. 1 co. 1 CGS in relazione all’art. 32 co. 1 e 7 del Reg. LND come integrato dalle disposizioni emanate in c.u. n. 1 della LND nonché dell’art. 53/1 NOIF che prevede l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali le società si iscrivono; la Società per responsabilità diretta ex art. 4 co. 1 CGS per le violazioni ascritte al suo presidente. Il dibattimento. Dopo aver convocato i deferiti per la riunione del 28.03.2013, la CDT apprendeva dal Comitato che, per la stagione in corso, la Società non aveva rinnovato l’affiliazione e, di fatto, era uscita dall’Organizzazione federale. Lo stesso presidente deferito non risulta più tesserato in seno FIGC. Ciononostante, pur senza offrire difesa scritta nei termini, all’udienza comparivano il presidente deferito, assistito dall’ex presidente del tempo. La Procura Federale è stata rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota. Le conclusioni: le parti hanno concordato ex art. 23 CGS il patteggiamento come segue: quanto al sig. CULTRERA giorni 20 di inibizione (pena base giorni 30 ridotta di un terzo); ASD I BRASILIANO euro 200 di ammenda (pena base euro 300 ridotta di un terzo). La motivazione: Preliminarmente la CDT si trova a dover inquadrare la fattispecie in termini di diritto. Infatti, nella corrente stagione sportiva, e quindi al momento della decisione, né il presidente è più tesserato, né la Società è più affiliata. Se il mancato rinnovo del tesseramento del presidente è espressamente regolato dall’art. 19/1.cgs (Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili _) , l’Ordinamento federale non conosce analoga norma per le società non più affiliate, ragion per cui nel giudicare la CDT deve cercare soccorso nei principi civilistici. Le associazioni sportive sono considerate quali distinti centri di imputazione di rapporti giuridici dall'ordinamento giuridico ordinario (nel quale, ricordiamo, l’ordinamento sportivo è pienamente immerso, pur mantenendo specifici caratteri di autonomia riconosciuti esplicitamente dalle norme statali), nonostante l'assenza di personalità giuridica; e l’art. 38 Codice Civile prevede che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.” Nel caso concreto, ferma l’efficacia dei provvedimenti federali ex art. 30 Statuto FIGC in capo ai tesserati e alle società affiliate per i fatti accaduti in vigenza di tesseramento e di affiliazione, la CDT non è tenuta a conoscere se, al di là dell’aspetto della pacifica attuale carenza di affiliazione, la Associazione Sportiva Dilettantistica I BRASILIANO abbia oggi mantenuto una sua ragion d’essere al di fuori dell’Ordinamento Federale, se abbia ancora un suo patrimonio ed una sua presenza nell’Ordinamento Civile. La gradita partecipazione del Presidente avanti alla CDT, e il suo voler comunque rappresentare la Società, al punto che ha spontaneamente chiesto di poter patteggiare la sanzione, permettono alla CDT di considerare comunque come esistente la ASD I BRASILIANO ai fini che qui interessano, con la conseguente sussistenza della sua responsabilità economico patrimoniale. Il rapporto tra la Federazione e la Associazione si mantiene così sul binario della ordinaria regolamentazione civilistica. Nel caso concreto l’organo giudicante ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata. Infatti il presidente ha riconosciuto le difficoltà organizzative che hanno impedito alla società di proseguire l’attività. Ciò nonostante, il presidente CULTRERA ha tenuto a precisare che la società ha fatto il possibile per dare al campionato uno svolgimento il più regolare possibile, riuscendo ad onorare la competizione almeno fino alla fine del girone di andata. P.Q.M. La C.D.T. – FVG dispone con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti l’applicazione delle concordate sanzioni come segue: al sig. CULTRERA giorni 20 di inibizione; alla ASD I BRASILIANO euro 200 di ammenda. Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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