COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 113 del 04.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: Sulejman RABIHIC; Vincenzo ZANUTTA; A.S.D. CJARLINS MUZANE; A.S.D. RUDA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 113 del 04.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: Sulejman RABIHIC; Vincenzo ZANUTTA; A.S.D. CJARLINS MUZANE; A.S.D. RUDA. Il deferimento. Con Racc. dd 06.06.2012, ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T., ai sensi dell’art. 32, c. 4 C.G.S., i seguenti soggetti: - a) sig. Sulejman RABIHIC per la violazione dell’art. 1, c. 1 e 10, co. 2 C.G.S. in riferimento alla disposizione dell’art. 40, c. 4 N.O.I.F. e degli artt. 7 e 18 dello Statuto, per aver sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società CJARLINS MUZANE mentre era tesserato per altra società, la RUDA appunto, a far data dal 31.8.2011; - b) il Sig. Vincenzo ZANUTTA, Presidente della società CJARLINS MUZANE per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Rabihic senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l’esistenza di possibili ostacoli avverso il tesseramento de quo come descritto; - c) la Società A.S.D. CJARLINS MUZANE per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, c. 1 e 2 del C.G.S., per le condotte ascritte al suo presidente ed ai suoi tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S. come sopra indicate; - d) la Società A.S.D. RUDA, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per condotte ascritte al suo calciatore. Il deferimento traeva origine dalla segnalazione del Presidente del Comitato Regionale della F.I.G.C. del F.V.G., con nota d.d. 16.02.2012, con cui ha trasmesso la documentazione in suo possesso inerente una presunta violazione delle norme federali relativa al tesseramento del calciatore Sulajman RABIHIC, nato il 21.08.1991, n. matr. 4433078. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 28.03.2013. - 113/ 16 - Il dibattimento. All'udienza del 28.03.2013, dinanzi alla C.D.T. è comparso il Sostituto Procuratore dr. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale. Nessuna compariva per i deferiti. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo la responsabilità degli incolpati formulava le seguenti richieste: - quanto al calciatore Sulejman RABHIC squalifica di mesi 3 (tre); - quanto al Presidente del A.S.D. Cjarlins Muzane, sig. Vincenzo ZANUTTA, inibizione di mesi 3 (tre); - quanto alla A.S.D. CJARLINS MUZANE ammenda di euro 600,00; - quanto alla A.S.D. RUDA ammenda di euro 200,00. La motivazione. I fatti contestati nell’atto di incolpazione appaiono comprovati.- Effettivamente, in data 27.08.2011, la società A.S.D. RUDA presentava presso i competenti uffici federali la richiesta di tesseramento n. 081352 relativa al calciatore Sulejman RABIHIC, dallo stesso regolarmente sottoscritta. In data 27.09.2011 il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, con nota prot. 569/tess., comunicava alla società ASD RUDA l’autorizzazione ai sensi dell’art. 40, comma 11, NOIF del tesseramento del succitato calciatore RABIHIC con decorrenza dal 31 agosto 2011 per la stagione sportiva 2011/2012. Successivamente, in data 13.02.2012, la società ASD CJARLINS MUZANE presentava la richiesta di tesseramento n. 087316 del calciatore Sulejman RABIHIC, sottoscritta dal medesimo e dal sig. Vincenzo ZANUTTA, Presidente della Società. Con nota d.d. 16.12.2012, prot. 1722/rs tess., il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia comunicava alla società CJARLINS MUZANE la irregolarità della richiesta di tesseramento del calciatore RABIHIC perché già tesserato per la società RUDA e che avrebbe da ciò provveduto ad archiviare la pratica di “nuovo” tesseramento. In base all’esame della documentazione prodotta il fatto contestato della richiesta di doppio tesseramento è pertanto pienamente comprovato ed è assolutamente pacifico, integrando la violazione dell’art. 40, c. 4 delle N.O.I.F., che stabilisce: che non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società; che in caso di più richieste di tesseramento debba considerarsi valida quella depositata o pervenuta prima; che al calciatore che – nella stessa stagione sportiva – sottoscriva richieste di tesseramento per più società debbano applicarsi le conseguenti sanzioni, previste dal C.G.S. Per parte sua, il sig. Vincenzo ZANUTTA, raccolto il modulo così sottoscritto, non poneva in essere con la dovuta cautela le opportune verifiche volte a determinare lo status del calciatore RABIHIC presso la F.I.G.C.,e la sussistenza di eventuali impedimenti per il tesseramento di quest’ultimo. I soggetti deferiti inoltre, ritualmente convocati, non sono comparsi all’audizione dd. 28.03.2013, né hanno fatto pervenire alcuno scritto difensivo a confutare i fatti dedotti dalla Procura Federale. Ciò detto esaminando partitamente le posizioni dei singoli interessati, la C.D.T. giudica corretta la qualificazione dei fatti e ritiene congrue le richieste formulate dal Sostituto Procuratore Federale, sia per quanto riguarda la posizione del calciatore, che ha sottoscritto entrambe le richieste di tesseramento, che per quanto riguarda il tesserato Vincenzo ZANUTTA, presidente dell’A.S.D. CJARLINS MUZZANE, che ha congiuntamente sottoscritto la successiva richiesta di tesseramento dell’atleta senza svolgere le opportune verifiche. Lo stesso dicasi in merito alla responsabilità diretta e oggettiva della società A.S.D. CJARLINS MUZANE, nonché per quanto riguarda la sola responsabilità oggettiva della società A.S.D. RUDA, da cui la differenza di ammenda. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG, con propria ordinanza così provvede: 1) dispone a carico del calciatore Sulejman RABIHIC la squalifica per mesi 3 (tre); 2) dispone a carico del Sig. Vincenzo ZANUTTA, Presidente della ASD CJARLINS MUZANE, la inibizione per mesi 3 (tre); 3) pone a carico della società ASD CJARLINS MUZANE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, l’ammenda di € 600,00 (seicento/00); 4) pone a carico della società A.S.D. RUDA, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 200,00 (duecento/00). Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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