COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 184/LND del 28/3/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ MACCARESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2014 A CARICO DELL’ALLENATORE PARADISO CHERUBINO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 158 DEL 21/2/13 ( Gara: Maccarese – Eur Tre Fontane del 17/2/13 – Campionato JUN. PRIM. )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 184/LND del 28/3/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ MACCARESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2014 A CARICO DELL'ALLENATORE PARADISO CHERUBINO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 158 DEL 21/2/13 ( Gara: Maccarese – Eur Tre Fontane del 17/2/13 - Campionato JUN. PRIM. ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: La Società reclamante ha escluso ogni contatto fisico tra l'allenatore Paradiso e l'Arbitro e ha quindi chiesto una riduzione della sanzione, ritenuta del tutto sproporzionata, dal momento che il proprio tesserato deve ritenersi responsabile soltanto di aver rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose ed offensive. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al 39' s.t., dopo l'ennesima protesta, aveva invitato l'allenatore Paradiso ad abbandonare il terreno di gioco; a quel punto l'interessato si era avvicinato con atteggiamento minaccioso, rivolgendogli pesanti insulti e poi, giunto ad una distanza di circa mezzo metro, sebbene fosse trattenuto dai dirigenti, aveva scalciato contro di lui ed un calcio lo aveva attinto sulla coscia sinistra, causandogli leggero dolore; subito dopo il Paradiso gli aveva inoltre sferrato un pugno che non aveva raggiunto il suo volto, in quanto egli aveva spostato prontamente la testa, evitando così di essere colpito. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro, che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi comprovato l'atteggiamento reiteratamente aggressivo posto in essere dall'Allenatore, comportamento che avrebbe potuto causare al Direttore di gara serie conseguenze fisiche, se questi, con prontezza di riflessi, non avesse schivato il pugno. Ritenuta quindi del tutto congrua e adeguata, rispetto alla gravità dei fatti, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica dell'allenatore PARADISO CHERUBINO fino al 30 giugno 2014. La tassa di reclamo va incamerata.
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