COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 184/LND del 28/3/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ STELLA AZZURRA PORRINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GAROFOLI PIETRO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE OTTAVIANI STEFANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 39 DEL 14.3.2031 (Gara: PRO CALCIO FERENTINO – STELLA AZZURRA PORRINO del 10.3.2013 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 184/LND del 28/3/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ STELLA AZZURRA PORRINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GAROFOLI PIETRO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE OTTAVIANI STEFANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 39 DEL 14.3.2031 (Gara: PRO CALCIO FERENTINO – STELLA AZZURRA PORRINO del 10.3.2013 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società STELLA AZZURRA PORRINO nell’articolato ricorso, pone in evidenza che per quanto attiene il calciatore GAROFALI PIETRO va tenuto presente che il predetto è stato pesantemente e continuamente insultato dall’avversario e che, successivamente, nel saltare con le braccia aperte, involontariamente colpiva dietro la nuca l’avversario senza avergli tirato un calcio sull’addome e colpito con un pugno sul naso. Per l’altro calciatore OTTAVIANO STEFANO, lo stesso ha applaudito il direttore di gara, senza però rivolgergli offese e che il calcio sulla bandierina è stato dato dal dirigente e non dal calciatore. Chiede per tutte queste motivazioni una rivisitazione delle sanzioni. Questa Commissione, dopo aver letto il referto arbitrale, in cui i fatti sono stati riportati in modo dettagliato, osserva che non trovano alcun riscontro le argomentazioni poste in essere dalla reclamante. Tenuto conto che, in tali situazioni di discordanza, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., prevale il contenuto del referto arbitrale, che è da considerarsi fonte unica e degna di fede. Tenuto altresì conto che i provvedimenti adottati a carico dei calciatori indicati in titolo appaiono congrui rispetto ai loro comportamenti tenuti nella circostanza, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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