COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 184/LND del 28/3/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE RUZZA STEFANO (TESS. NORMA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 167 DEL 7.3.2013 (Gara: BELLA FARNIA – NORMA del 3.3.2013 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 184/LND del 28/3/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE RUZZA STEFANO (TESS. NORMA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 167 DEL 7.3.2013 (Gara: BELLA FARNIA – NORMA del 3.3.2013 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: il reclamante – che sebbene regolarmente convocato, non è comparso dinanzi a questa Commissione – lamenta l’eccessività della sanzione e ne chiede, pertanto, la riduzione, dal momento che il suo comportamento andrebbe qualificato soltanto come un atteggiamento ingiurioso e irriguardoso nei confronti dell’arbitro, con eslcusione di ogni connotato di violenza. Orbene, il gesto compiuto dal calciatore RUZZA, che al termine dell’incontro ha tolto il fischietto dalla bocca dell’arbitro e lo ha poi lanciato con forza nel fango del terreno di gioco, rivolgendo contestualmente al Direttore di gara un pesantissimo insulto, accompagnato dall’invito sprezzante a raccogliere il fischietto da terra, non può certamente essere considerato un semplice gesto ingiurioso ovvero irriguardoso: detto gesto di natura invasiva ed il contestuale gravissimo insulto rivolto all’arbitro, unitamente all’invito a raccogliere il fischietto nel fango, vanno infatti ricondotti ad un comportamento oltraggioso, sprezzante ed offensivo, assolutamente intollerabile, sicchè deve ritenersi del tutto congrua e adeguata alla gravità dei fatti, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica a carico del calciatore RUZZA STEFANO fino al 30.6.2013. La tassa reclamo va incamerata.
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