COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 184/LND del 28/3/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA OSTIENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, DI UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE E DELL’AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 55 DEL 20.3.2013 (Gara: POL. OSTIENSE – REAL BALDUINA del 13.3.2013 – Campionato C5 Femminile Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 184/LND del 28/3/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA OSTIENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, DI UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE E DELL’AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 55 DEL 20.3.2013 (Gara: POL. OSTIENSE – REAL BALDUINA del 13.3.2013 – Campionato C5 Femminile Serie D Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società POL. OSTIENSE nel reclamo proposto, ha preliminarmente contestato la decisione assunta dal Giudice Sportivo. Osservato che la reclamante pone all’attenzione di questa Commissione come in realtà si sono svolti i fatti: la gara, in programma nel mese di febbriao 2013 era stata rinviata in accordo tra le squadre POL. OSTIENE e REAL BALDUINA per il giorno 18.3.2013. La suddetta gara veniva anticipata, senza accordo tra le parti, al giorno 13.3.2013 ore 20,00, inserendo al 15.3.2013 lo scontro diretto tra le due prime squadre del campionato, REAL BALDUINA e ATLETICO CIVITAVECCHIA, che avrebbero dovuto giocare il 18.3.2013, senza la pubblicazione nel Comunicato Ufficiale di tale incontro e senza che la Società reclamante ne fosse venuta a conoscenza. Successivamente si sono verificate numerose telefonate e fax con il responsabile del calcio a 5, a cui la reclamante comunicava la propria indisponibilità alla disputa della gara e che con l’allenatore del calcio a 5 della Società REAL BALDUINA, non si trovava un accordo per altra data . Successivamente a seguito di quanto sopra, l’incontro veniva spostato al 20.3.2013 ore 21.00 Tale decisione veniva impugnata dalla Società REAL BALDUINA che rifuitava ogni proposito di accordo. Questa Commissione, in considerazione dei fatti così come si sono svolti e tenuto conto che, in base a quanto sopra evidenziato, appare chiaro che si è determinato un evidente disguido organizzativo, creato dallo stato di incertezza sull’effettivo giorno di effettuazione della gara oggetto del presente ricorso. Tenuto altresì presente che per i casi di variazione di giorni di disputa delle gare, le Società devono essere preventivamente informate; considerato che nel caso in esame, come già detto, è evidente il disguido organizzativo, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo presentato dalla Società POL. OSTIENSE revocando il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma con C.U. n. 55 del 20.3.2013, ordinando, pertanto, la ripetizione dell’incontro in oggetto. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it