COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 184/LND del 28/3/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUSCANIA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2013 A CARICO DEL CALCIATORE PREZZOLINI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 176 DEL 14.3.2013 (Gara: TUSCANIA CALCIO – LATERA del 10.3.2013 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 184/LND del 28/3/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUSCANIA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2013 A CARICO DEL CALCIATORE PREZZOLINI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 176 DEL 14.3.2013 (Gara: TUSCANIA CALCIO – LATERA del 10.3.2013 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società TUSCANIA contesta la decisione del Giudice Sportivo, in quanto non corrispondono le frasi pronunciate dal PREZZOLINI a quelle riportate dal direttore di gara nel proprio rapporto, e che allo stesso PREZZOLINI non può essere addebitata l’azione relativa all’afferramento per le braccia dell’arbitro e contestuali offese, in considerazione che il calciatore, dopo l’espulsione diretta, si è immediatametne allontanato dal terreno di gioco, senza più avvicinarsi al direttore di gara. Giudicando eccessiva la punizione comminata al PREZZOLINI, si richiede una rivisitazione del provvedimento. Dall’esame della narrazione arbitrale, come noto fonte privilegiata di prova, si evince un diverso convincimento, e cioè che gli eventi si siano svolti secondo la dettagliata descrizione arbitrale, anche in considerazione del fatto che le tesi difensive non hanno fornito alcun elemento di novità in grado di suscitare alcun dubbio circa la dinamica dei fatti. Pertanto, non avendo la Società reclamante prodotto alcuna valida e probante informazione a supporto delle proprie argomentazioni, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo e per l’effetto conferma la squalifica al calciatore PREZZOLINI LUCA fino al 30.5.2013. La tassa reclamo va incamerata
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