COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 185/LND del 28/3/2013 DELIBERE del GIUDICE SPORTIVO PEGASO A.S.D. – CALCIO SAN BASILIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 185/LND del 28/3/2013 DELIBERE del GIUDICE SPORTIVO PEGASO A.S.D. - CALCIO SAN BASILIO Esaminati gli atti ufficiali si rileva quanto segue: - al 29' del secondo tempo a seguito di aggressioni fisiche e verbali da parte di tesserati della Società SAN BASILIO nei confronti dell'arbitro, questi decideva di proseguire la gara "pro-forma" evitando di notificare le espulsioni che avrebbe dovuto comminare a calciatori, di seguito riportate, onde evitare ulteriori problemi alla propria incolumità. Infatti, al 29’ del secondo tempo l'arbitro espelleva i sottoelencati calciatori e dirigenti; - PALMIERI MASSIMILIANO: Per aver colpito con una gomitata al volto un avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare tentava di aggredire altri avversari minacciandoli. Successivamente si portava sotto la tribuna e ingiuriava gli spettatori. Allontanato dal terreno di gioco, vi faceva rientro ed insultava l'arbitro e gli occupanti la panchina avversaria minacciando uno di questi. A causa di tale comportamento gravemente intimidatorio, la gara veniva sospesa per circa sette minuti. - DI TULLO CRISTIAN, GAGLIARDI MATTEO - CLORI STEFANO: Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro. - SCARANO ALESSANDRO - METOLDO MARCO - DI PIO SIMONE: Per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro - DIRIGENTE sig. CORSI LUCIANO: A seguito l'espulsione di propri calciatori minacciava gravemente un avversario colpendolo con calci e pugni al viso. Successivamente, avvicinava l'arbitro con atteggiamento intimidatorio e lo tratteneva per le braccia e gli pestava più volte i piedi, nel contempo lo spingeva offendendolo. Quindi gli poggiava la testa contro il capo minacciandolo di morte. Completava la sua aggressività minacciando tutti gli avversari. Per tale comportamento la gara veniva interrotta per circa sette minuti. - ASSISTENTE ARBITRO Sig. DI PIO FLORINDO: per aver rivolto all'arbitro espressione offensiva. ALLENATORE sig. PALADINI STEFANO: Per aver tentato di aggredire l'allenatore della squadra avversaria. Nella circostanza lo offendeva. - La decisione dell'arbitro di proseguire la gara "pro-forma" rientra nei suoi poteri ai sensi dell'art. 64 comma 2 delle NOIF nonché la Regola 5 del Giuoco del Calcio. - Al momento della sospensione della gara il punteggio era il seguente: PEGASO - CALCIO SAN BASILIO 2-2 - Considerato che, la Società CALCIO SAN BASILIO, per effetto delle sopracitate espulsioni, rimaneva in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo stabilito dalla Regola 3 del Giuoco del Calcio. - Considerato che l'anticipata conclusione della gara è da attribuirsi alla Società CALCIO SAN BASILIO Visto l'art. 17 comma 1 del CGS PQM DELIBERA 1) di infliggere alla Società CALCIO SAN BASILIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di euro 150 2) di inibire il Sig. CORSI LUCIANO (CALCIO SAN BASILIO) fino al 30.06.2014 3) di inibire il Sig. DI PIO FLORINDO (CALCIO SAN BASILIO) fino al 19.4.2013 4) di inibire il Sig. PALADINI STEFANO (CALCIO SAN BASILIO) per due gare effettive 5) di squalificare i seguenti calciatori del CALCIO SAN BASILIO: PALMIERI MASSIMILIANO squalifica per cinque gare effettive DI TULLO CRISTIAN squalifica per due gare effettive GAGLIARDI MATTEO " " " " " CLORI STEFANO " " " " " SARANO ALESSANDRO squalifica per una gara effettiva METOLDO MARCO " " " " " DI PIO SIMONE " " "
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