COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 188/LND del 04/04/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO VALLE DI COMINO – ALATRI LA PISEBA SSD ARL
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 188/LND del 04/04/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
VALLE DI COMINO - ALATRI LA PISEBA SSD ARL
Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 181 del 21.3.2013;
esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della Società ALATRI LA PISEBA e
con il quale si deduce che la gara di cui in oggetto non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla
stessa ha preso parte il calciatore POZZUOLI STEFANO (Valle di Comino) nato il 17.5.1997, non avendo lo
stesso compiuto anagraficamente il 16º anno di età.
Il reclamo è fondato. I
nfatti, il citato calciatore (essendo nato il 17.5.1997) non aveva titolo a partecipare alla gara in quanto
sprovvisto di necessaria autorizzazione del Comitato Regionale Lazio, non avendo compiuto il 16º anno di
età così come previsto dall'art. 34 comma 3 delle NOIF.
Considerato quanto sopra fondato ai sensi dell'art. 17 comma 5 lett.a) del C.G.S.
PQM
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo proposto dalla Società ALATRI LA PISEBA;
2) di comminare alla Società VALLE DI COMINO la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di Euro 150,00;
3) di inibire il dirigente Sig. PANETTA FABIO (Valle di Comino) fin o al 26.4.2013;
4) di squalificare per una gara effettiva il calciatore POZZUOLI STEFANO (Valle di Comino).
Si restituisce la tassa reclamo.