COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 4/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA S.S.D. AFFILE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI EURO 600,00 A CARICO DELLA STESSA SOCIETA’, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, CON COMUNICATO UFFICIALE N. 158 LND DEL 21.02.2013 (GARA, REAL MONTELANICO- S.S.D. AFFILE del 16.02.2013 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 4/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA S.S.D. AFFILE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI EURO 600,00 A CARICO DELLA STESSA SOCIETA’, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, CON COMUNICATO UFFICIALE N. 158 LND DEL 21.02.2013 (GARA, REAL MONTELANICO- S.S.D. AFFILE del 16.02.2013 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA) La Commissione disciplinare territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata, la Società interessata, osserva quanto segue: Dal referto risulta che i sostenitori dell’Affile, in campo avversario, durante la gara intonavano cori di propaganda ideologica vietata dalla legge. Gli stessi ancora, rivolgevano alla tifoseria avversaria minacce e offese, che si concretizzavano con lancio di oggetti che non colpivano alcuno, tanto che l’ordine veniva riportato dalla Forza Pubblica. Inoltre a fine gara una persona riconducibile alla Società, entrava arbitrariamente negli spogliatoi riservati al direttore di gara , minacciandolo e millantando conoscenze in ambito federale. La Società istante , in sede di sua audizione , riportandosi integralmente all’atto di ricorso , ribadiva le proprie ragioni, negando che i propri tifosi, ( peraltro in numero inferiore e in un ambiente ostile), potessero aver intonato cori ideologici illegali, probabilmente a dir proprio, fraintesi dal direttore di gara con le consuete incitazioni rivolte al loro presidente; così escludevano anche atti di intemperanza contro la tifoseria avversaria. Infine la stessa ricorrente precisava che al termine dell’incontro il suo dirigente, pur identificatosi e senza alcun atteggiamento offensivo, entrava nello spogliatoio riservato all’arbitro solo per chiedergli spiegazioni su alcuni momenti dell’incontro, riservandosi eventualmente di riferire sui fatti agli Organi competenti della FIGC. Pertanto la Società, ritenendo ingiusto il provvedimento comminatole , chiedeva la revoca della sanzione, comunque, una riduzione della medesima. Il ricorso può essere parzialmente accolto ritenendo che, in effetti, pur essendosi manifestati episodi sicuramente anti regolamentari la cui responsabilità va ascritta ad entrambe le tifoserie, non può sottacersi che i tifosi ospiti erano in numero esiguo e le espressioni non regolamentari sono state assai limitate nei modi e nei tempi e comunque prive di offensività nei confronti del direttore di gara. Anche le minacce della persona qualificatasi come dirigente dell’Affile non sono state connotate di particolare gravità ed espresse in forma indiretta ed allusiva e non violenta. Tutto ciò premesso la Commissione Disicplinare territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda ad € 400,00. La tassa reclamo va restituita.
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