COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 4/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ SPINACETO 70 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/3/2016 A CARICO DEL CALCIATORE DI SANTO GIACOMO, NONCHÉ L’AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA STESSA SOCIETÀ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 45 C5 SGS DEL 13/2/13. ( Gara: Spinaceto 70 – Futsal Isola dell’ 10/2/13 – Campionato ALLIEVI C5 ROMA )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 4/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ SPINACETO 70 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/3/2016 A CARICO DEL CALCIATORE DI SANTO GIACOMO, NONCHÉ L'AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA STESSA SOCIETÀ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 45 C5 SGS DEL 13/2/13. ( Gara: Spinaceto 70 – Futsal Isola dell' 10/2/13 - Campionato ALLIEVI C5 ROMA ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: La Società reclamante contesta nella maniera più assoluta che il calciatore Di Santo abbia colpito l'Arbitro con un pugno al petto, dal momento che il giocatore aveva soltanto appoggiato le mani sulle spalle del Direttore di gara, spingendolo leggermente, in segno di protesta per l'espulsione ritenuta ingiusta. La ricorrente ha contestato inoltre che i propri sostenitori abbiano colpito l'Arbitro con getti d'acqua e sputi, avendo essi soltanto protestato nei confronti di quest'ultimo, rivolgendogli, come tutti i tifosi, le solite espressioni irriguardose ed offensive. Si è quindi chiesta la revoca della sanzione questa pecuniaria comminata alla Società, nonché la riduzione della squalifica inflitta al giocatore Di Santo, sanzione ritenuta eccessiva e del tutto sproporzionata rispetto all'entità dei fatti. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al 19' s.t., dopo l'espulsione per bestemmie del calciatore Francesconi Andrea dello Spinaceto 70, i tifosi della Società gli avevano rivolto ripetuti insulti e, mentre egli si trovava di spalle a circa mezzo metro dalla rete di recinzione, era stato attinto sul collo e sulle spalle da getti d'acqua lanciati dagli stessi sostenitori; nella circostanza egli aveva anche sentito il rumore di uno sputo e subito dopo aveva rilevato la presenza di saliva sul suo braccio destro. Il Direttore di gara ha inoltre dichiarato che al 31' s.t., in una mischia in area di rigore, il calciatore Belardini Davide del Futsal Isola aveva colpito volontariamente con un calcio il giocatore Di Santo Giacomo dello Spinaceto 70, il quale aveva reagito, tentando di dare un pugno all'avversario, senza riuscirvi, perché trattenuto dai compagni. A quel punto egli aveva chiamato a sé i due giocatori e aveva notificato loro l'espulsione; ma, mentre il Belardini aveva prontamente abbandonato il terreno di gioco, il Di Santo, al contrario, aveva protestato vivacemente, rivolgendogli insulti e pesanti apprezzamenti, e poi, all'improvviso, lo aveva colpito sul petto con entrambe le mani chiuse a pugno, facendolo sobbalzare e arretrare leggermente. L'Arbitro ha precisato che il gesto inatteso, oltre al dolore, gli aveva anche causato una momentanea “mancanza di fiato” essendo stato colpito proprio sullo sterno. Superato il momento di sorpresa, nonché il disagio fisico causato dal colpo, egli aveva poi deciso di proseguire l'incontro, anche perché mancavano pochi minuti al termine della gara. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro, risulta quindi comprovata la sussistenza non solo del comportamento gravemente offensivo, sprezzante e oltraggioso posto in essere dai sostenitori della Soc. Spinaceto 70, ma anche il grave gesto compiuto dal calciatore Di Santo, gesto che, se pur originato da un iniziale atteggiamento di protesta causato dal fatto che l'interessato riteneva di essere stato espulso ingiustamente, avendo egli reagito soltanto a seguito del calcio ricevuto dall'avversario, si è poi concretizzato in un comportamento oggettivamente violento, come tale del tutto intollerabile. Esaminata e valutata la dinamica dell'episodio, questa Commissione ritiene tuttavia di poter parzialmente rivisitare la sanzione, dal momento che il comportamento del giocatore può ricondursi inizialmente ad un atteggiamento di protesta veemente, poi degenerato in gesto invasivo, comunque intollerabile. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo relativo all'ammenda di € 300,00 a carico della Società SPINACETO 70; di accogliere il reclamo relativo al calciatore DI SANTO GIACOMO e, per l'effetto, riduce la squalifica dal 31 marzo 2016 al 30 settembre 2015. La tassa di reclamo va restituita.
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