COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 4/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIBERTAS CENTOCELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2013 A CARICO DEL CALCIATORE IOSA VALERIO E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCAITORE DE CAROLIS RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 85 SGS DEL 21.3.2013 (Gara: CERTOSA – LIBERTAS CENTOCELLE del 17.3.2013 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 4/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIBERTAS CENTOCELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2013 A CARICO DEL CALCIATORE IOSA VALERIO E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCAITORE DE CAROLIS RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 85 SGS DEL 21.3.2013 (Gara: CERTOSA – LIBERTAS CENTOCELLE del 17.3.2013 – Campionato Allievi Regionali) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società LIBERTAS CENTOCELLE chiede una rivisitazione delle squalifiche dei calciatori indicati a margine, assumendo che lo IOSA VALERIO non avrebbe lanciato il pallone contro l’arbitro, a fine gara, mentre il DE CAROLIS RICCARDO avrebbe voluto richiamare solamente l’attenzione dell’arbitro, tirandogli lievemente un braccio, senza intendimento di violenza. Letti gli atti ufficiali, dai quali, per contro, si rileva che il calciatore IOSA, a fine gara, è stato chiaramente individuato dall’arbitro nel lancio del pallone, che lo attingeva leggermente alla schiena. Mentre per quel che concerne il DE CAROLIS, è da considerarsi inaccettabile e disdicevole il gesto di un calciatore che strattona l’arbitro per richiamarne l’attenzione. Per tali motivi, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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