COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 4/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIBERTAS CENTOCELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2013 A CARICO DEL CALCIATORE IOSA VALERIO E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCAITORE DE CAROLIS RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 85 SGS DEL 21.3.2013 (Gara: CERTOSA – LIBERTAS CENTOCELLE del 17.3.2013 – Campionato Allievi Regionali)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 4/4/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIBERTAS CENTOCELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 30.9.2013 A CARICO DEL CALCIATORE IOSA VALERIO E PER 3
GARE A CARICO DEL CALCAITORE DE CAROLIS RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 85 SGS DEL 21.3.2013
(Gara: CERTOSA – LIBERTAS CENTOCELLE del 17.3.2013 – Campionato Allievi Regionali)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società LIBERTAS CENTOCELLE chiede una
rivisitazione delle squalifiche dei calciatori indicati a margine, assumendo che lo IOSA VALERIO
non avrebbe lanciato il pallone contro l’arbitro, a fine gara, mentre il DE CAROLIS RICCARDO
avrebbe voluto richiamare solamente l’attenzione dell’arbitro, tirandogli lievemente un braccio,
senza intendimento di violenza.
Letti gli atti ufficiali, dai quali, per contro, si rileva che il calciatore IOSA, a fine gara, è stato
chiaramente individuato dall’arbitro nel lancio del pallone, che lo attingeva leggermente alla
schiena.
Mentre per quel che concerne il DE CAROLIS, è da considerarsi inaccettabile e disdicevole il
gesto di un calciatore che strattona l’arbitro per richiamarne l’attenzione.
Per tali motivi, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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