COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 4/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELL’ALLENATORE IORIO ALESSANDRO (TESS. TAURUS VILLA S. STEFANO) FINO AL 31.5.2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 33 DEL 14.3.2013 (Gara: TAURUS VILLA S. STEFANO – CASTELLIRI 1971 del 9.3.2013 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 4/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELL’ALLENATORE IORIO ALESSANDRO (TESS. TAURUS VILLA S. STEFANO) FINO AL 31.5.2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 33 DEL 14.3.2013 (Gara: TAURUS VILLA S. STEFANO – CASTELLIRI 1971 del 9.3.2013 – Campionato III Categoria Frosinone) L’Allenatore della Società TAURUS VILLA S. STEFANO ha eccepito la decisione del Giudice Sportivo di prima istanza come specificato a margine, assumendo di non aver avuto la benchè minima intenzione di colpire l’arbitro, ma di essere entrato sul terreno di gioco per sedare una protesta dei propri calciatori, durante la quale avrebbe inavvertitamente teso un braccio senza alcun tentativo di violenza. Fa inoltre presente di non aver rivolto al Direttore di gara, alcuna frase offensiva e di aver espresso l’intendimento di ritirare la squadra solo nel caso in cui le proteste non si fossero calmate. Il ricorrente conclude chiedendo la revoca della sanzione o una sua sostanziale riduzione. Dalla lettura degli atti ufficiali, fonte primaria di prova, si evince uno scenario totalmente diverso da quello dedotto dal tecnico IORIO. Il citato allenatore, infatti, entrato indebitamente in campo protestando verso l’arbitro, veniva da questi allontanato e reagiva al provvedimento, rivolgendo al Direttore di gara ripetute offese e tendeva verso di lui un braccio nel tentativo di colpirlo senza riuscirvi per l’intervento di alcuni calciatori. Nell’occasione, si rifiutava di lasciare il terreno di gioco, invitando i propri giocatori ad abbandonare la gara, e ottemperava alla disposizione arbitale solo dopo l’intervento del capitano e dei dirigenti, trascorsi cinque minuti. Da quanto descritto, si rileva l’infondatezza delle lamentele dello IORIO ed, altresì, appare adeguata la sanzione inflitta, per cui questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dall’Allenatore ALESSANDRO IORIO e di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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